Particolare Tenuità del Fatto: No all’Assoluzione se Segue Fuga e Falsa Denuncia
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, permettendo di non punire condotte che, pur costituendo reato, risultano di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione complessiva del comportamento dell’autore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che le azioni compiute dopo il reato possono essere decisive per escludere questo beneficio, specialmente se dimostrano una spiccata capacità a delinquere.
I Fatti del Caso: Dalla Violazione Stradale alla Falsa Denuncia
Il caso esaminato trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato un individuo a un mese di arresto e a una multa di 1.050,00 euro per una violazione del Codice della Strada. Il primo giudice aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma la Corte d’Appello lo aveva revocato.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, non per contestare la sua responsabilità nel merito, ma per chiedere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il Ricorso e la Tesi Difensiva
La difesa sosteneva che il reato contestato fosse di entità talmente lieve da rientrare pienamente nella previsione dell’art. 131-bis c.p. Si puntava, quindi, a ottenere una pronuncia di non punibilità, evidenziando la scarsa offensività della condotta originaria.
Le Motivazioni della Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e inammissibile. I giudici supremi hanno sottolineato come il ricorso fosse generico e non si confrontasse adeguatamente con le solide argomentazioni della sentenza d’appello.
Il punto cruciale della decisione risiede nella valutazione della condotta complessiva dell’imputato, che non si è limitata alla sola violazione iniziale. La Corte d’Appello aveva infatti evidenziato due elementi di fatto successivi al reato principale, ritenuti ostativi alla concessione del beneficio:
1. La fuga a velocità sostenuta: L’imputato, alla vista della Polizia, aveva tentato di sottrarsi al controllo fuggendo ad alta velocità, creando una situazione di pericolo.
2. La falsa denuncia: Successivamente, per eludere le proprie responsabilità, aveva falsamente denunciato il furto della propria autovettura.
Questi comportamenti successivi, secondo la Cassazione, non possono essere ignorati nella valutazione della tenuità del fatto. Essi rivelano una personalità incline a commettere ulteriori illeciti per garantirsi l’impunità e sono incompatibili con un giudizio di minima offensività della condotta.
Le Conclusioni: Quando il Comportamento Successivo Aggrava il Giudizio
L’ordinanza in esame offre un importante principio di diritto: nella valutazione della particolare tenuità del fatto, il giudice deve considerare non solo l’episodio criminoso in sé, ma anche il comportamento tenuto dall’imputato immediatamente dopo. Fuggire dalle forze dell’ordine o inventare un falso reato per coprire il proprio operato sono indici che impediscono di qualificare la condotta complessiva come ‘tenue’. La decisione conferma che l’art. 131-bis c.p. è destinato a chi commette un illecito di lieve entità in modo occasionale, e non a chi dimostra, con le proprie azioni successive, una persistente volontà di violare la legge e di sfuggire alla giustizia. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto si può applicare se, dopo il reato, l’imputato tiene una condotta illecita?
No, secondo questa ordinanza, una condotta illecita successiva al reato, come la fuga o la falsa denuncia, è un elemento che impedisce l’applicazione del beneficio, in quanto dimostra una maggiore gravità complessiva del comportamento e una personalità non compatibile con il presupposto della minima offensività.
Quali elementi ha considerato la Corte per escludere la particolare tenuità del fatto in questo caso?
La Corte ha considerato due elementi specifici successivi al reato contestato: 1) l’essere volontariamente fuggito a velocità sostenuta alla vista della Polizia; 2) l’aver falsamente denunciato il furto della propria autovettura per eludere le proprie responsabilità.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non entra nel merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende a titolo sanzionatorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12497 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12497 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Gela, rideterminando la pena inflitta a COGNOME NOME in mesi uno di arresto ed euro 1.050,00 di ammenda in relazione al reato di cui agli artt.116 commi 15 e 17, D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285. La corte d’appello ha ulteriormente revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal primo Giudice.
2.COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod.pen.
Si ritiene che l’unico motivo di ricorso sia manifestamente infondato, in quanto generico, privo di confronto con la decisione impugnata, non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privo di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio anche laddove ha escluso la causa di non punibilità di cui all’art..131-bis cod.pen. La Corte territoriale, infatti, ha richiamato concreti elementi di fatto che non consentono di ricondurre la condotta nell’alveo della particolare tenuità: in particolare, la condotta dell’imputato successiva al fatto consistente nell’essere volontariamente fuggito a velocità sostenuta alla vista della Polizia e l’aver falsamente denunciato il furto della propria autovettura.
4.Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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