Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26706 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26706 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Presidente –
Relatore –
Sent. n. sez. 665/25
UP – 09/05/2025
R.G.N. 7780/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento a carico di NOMECOGNOME nata a Napoli il 09/11/1997
avverso la sentenza del 23/01/2025 del Tribunale di Torre Annunziata visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, Tribunale di Torre Annunziata -bis oemi Russo dal reato di
-bis cod. pen. perché il fatto era di particolare tenuità.
in data 12 maggio 2021
e il prestigio di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in servizio presso il commissariato di Sorrento, mentre stavano compiendo atti del loro ufficio.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, denunciando i motivi di annullamento, di seguito
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 131bis e 341bis cod. pen. La -bis cod. pen. -bis cod. pen. commesso nei confronti di un
131bis cod. pen. è stata introdotta da ultimo dal d.l. n. 130 del 2020, conv. nella legge n. 173 del 2020, e confermata dalla ulteriore novella apportata dalla Riforma Cartabia.
Va segnalato che la disposizione sopra indicata ha superato il vaglio di costituzionalità (sentenza della Corte Cost. n. 30 del 2021).
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va rammentato che l’art. 131bis cod. pen. è stato modificato nel senso di escludere che l’offesa sia di particolare tenuità ” nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni ” (d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modd. dalla legge 8 agosto 2019, n. 77).
Tale disposizione è stata in seguito interpolata dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. con modd. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 vigente all’epoca della commissione del fatto (12 maggio 2021) – che ha così indicato le fattispecie ostative: ” ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, e nell’ipotesi di cui all’articolo 343 “.
Quest’ultima versione è stata ripresa nel nuovo testo dell’art. 131bis cod. pen., come novellato dal d.lgs n. 150 del 2022 (se pur diversamente sistemate nel corpo della disposizione, anche alla luce delle ultime novelle della l. 14 luglio 2023, n. 93).
Le modifiche apportate al testo vigente all’epoca del fatto hanno determinato una più selettiva esclusione della causa di non punibilità nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341bis cod. pen., ritenendo non più sufficiente la mera qualifica soggettiva di pubblico ufficiale e richiedendo che deve trattarsi “di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni”. Ipotesi, queste, ricorrenti nel caso in esame, come evidenziato nella impugnazione.
3.
Trattandosi di sentenza per la quale non è consentito al Pubblico ministero , gli atti devo essere trasmessi al medesimo Tribunale; tuttavia, in diversa composizione rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza annullata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione.
Così deciso il 09/05/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME