Particolare Tenuità del Fatto: Non per l’Abbandono Prolungato di Rifiuti
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per escludere la punibilità di reati considerati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta di tutti gli elementi del caso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i limiti di questo beneficio, specialmente in materia di reati ambientali, chiarendo che una condotta prolungata nel tempo e l’ingente quantità di rifiuti escludono a priori la possibilità di considerarla ‘tenue’.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per il reato di abbandono di rifiuti. Sul terreno oggetto del procedimento erano stati rinvenuti non solo una considerevole quantità di scarti di vario tipo, ma anche rifiuti classificati come pericolosi. A rendere più grave il quadro vi era la presenza di bidoni metallici, utilizzati per la combustione dei materiali abbandonati. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e la violazione dell’art. 131-bis c.p., sostenendo che la sua condotta dovesse essere considerata di particolare tenuità del fatto e, quindi, non punibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma stabilisce che il ricorso non aveva i presupposti per essere discusso. La Corte ha ritenuto che le censure mosse dall’imputato fossero una mera riproposizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, data la sua colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Le Motivazioni: Indici che Escludono la Particolare Tenuità del Fatto
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha confermato il ragionamento della Corte di merito. La non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa sulla base di una valutazione fattuale ritenuta logica e non censurabile in sede di legittimità. Gli elementi decisivi sono stati:
1. Quantità e Tipologia dei Rifiuti: La Corte ha sottolineato come la considerevole quantità e la presenza di rifiuti pericolosi rappresentino un primo, fondamentale, indicatore di un’offesa non lieve.
2. Modalità della Condotta: L’abbandono non era un semplice gesto isolato. La presenza di bidoni metallici per la combustione dei rifiuti ha rivelato un’organizzazione e una modalità operativa che aggravano la condotta.
3. Durata e Abitualità: L’elemento più significativo è stato lo ‘svolgimento prolungato nel tempo’ della condotta. Lo stato dei luoghi, secondo i giudici, lasciava desumere che l’attività illecita non fosse occasionale, ma si protraesse da tempo. Questo fattore è incompatibile con il carattere di esiguità richiesto dalla norma.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale in materia di reati ambientali: la valutazione della particolare tenuità del fatto non può limitarsi a un’analisi astratta del reato, ma deve considerare concretamente l’impatto e le caratteristiche della condotta. La decisione chiarisce che l’abitualità, la quantità del materiale illecitamente gestito e la sua pericolosità sono fattori determinanti che possono precludere l’accesso al beneficio della non punibilità. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è chiaro: la tutela dell’ambiente è un bene giuridico che riceve una protezione rafforzata, e le condotte che lo ledono in modo sistematico o significativo non possono essere liquidate come infrazioni di poco conto.
Quando un reato ambientale non può essere considerato di particolare tenuità del fatto?
Secondo la sentenza, non può essere considerato di particolare tenuità quando la condotta è prolungata nel tempo e riguarda una considerevole quantità di rifiuti, specialmente se pericolosi, o se le modalità, come la combustione, indicano una maggiore gravità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se non si ravvisa un’assenza di colpa nel proporre il ricorso, il ricorrente viene condannato anche al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché la durata nel tempo della condotta è un elemento così importante?
Perché una condotta prolungata o abituale è indice di una maggiore intensità del dolo e di un’offesa più grave al bene giuridico protetto. È incompatibile con il carattere occasionale ed esiguo che deve caratterizzare un fatto per essere definito di ‘particolare tenuità’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11559 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11559 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il 21/10/1968
avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che denuncia il vizio motivazione e la violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen., è inammissib perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con apprezzamento fattuale no manifestamente illogico, e quindi non censurabile in questa sede di legittimità, ha escluso l qualificazione dell’offesa in termini di particolare tenuità in considerazione della considerev quantità e delle tipologie di rifiuti, anche pericolosi, abbandonati sul terreno, e della pres di bidoni metallici utilizzati per la combustione di detti rifiuti, nonché dal risalente prolungato nel tempo – svolgimento della condotta, come desumibile dello stato dei luoghi;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della ‹assa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.