Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29075 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29075 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nata a GRAGNANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che, nel riportarsi alle conclusioni scritte, ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi;.
udito il difensore, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che, nel riportarsi ai motivi dei ricorsi, ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 settembre 2023, la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 14 dicembre 2020, appellata da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, riconosceva agli stessi le circostanze attenuanti generiche, ridel:erminando nei loro confronti la pena in 10 mesi e 20 gg. di arresto ed euro 14.666,00 di ammenda, confermando nel resto l’appellata sentenza che li aveva riconosciuti colpevoli in concorso tra loro dei reati urbanistici, in materia antisismica e conglomerato cementizio armato e paesaggistico, oltre alla contravvenzione di cui all’art. 734, cod. pen., in relazione a fatti contestati come commessi, secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nelle imputazioni in data 17.09.2018.
Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, i predetti hanno proposto congiunto ricorso per cassazione tramite il comune difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deducono, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 131-bis, cod. pen., e correlato vizio di motivazione per aver ritenuto la costruzione ex novo del manufatto laddove la stessa Corte affermava l’esistenza di un vecchio manufatto sia pure di dimensioni diverse.
In sintesi, premessa la motivazione della Corte territoriale con riferimento al rigetto della richiesta assolutoria, la difesa dei ricorrenti si duole per aver mot vato la stessa Corte il diniego della richiesta di riconoscimento della speciale causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità affermando l’essere stata realizzata una costruzione ex novo, laddove, nel precedente passaggio argomentativo riferito alla richiesta assolutoria, i giudici avevano fatto riferimento alla circostanza che i manufatto era esistente, anche se di dimensioni diverse. Ciò avrebbe inficiato il giudizio espresso in termini di diniego dell’art. 131-bis, cod. pen., anche sotto il profilo della contraddittorietà.
2.2. Deducono, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge processuale, relativo alla sola ricorrente COGNOME, in relazione all’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. per omessa citazione dell’imputata e del suo difensore per il giudizio di appello, avendo il difensore trasmesso alla Corte territoriale la nomina di un nuovo difensore di fiducia unitamente alla revoca del precedente, con contestuale elezione di domicilio, in riferimento agli artt. 161, 601 e 597, cod. proc. pen.
In sintesi, si duole la difesa della ricorrente per non aver ricevuto la citazione a giudizio nemmeno nell’interesse della propria assistita, che aveva eletto domicilio presso il suo studio, nonostante avesse inviato il 15.07.2022, h. 15.13 una PEC alla seconda sezione della Corte d’appello cui era allegata la nuova nomina fiduciaria con revoca contestuale dei precedenti difensori ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 14 marzo 2024, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Secondo il PG, il ricorso è manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, non sussiste il dedotto vizio motivazionale. La Corte d’appello, infatti, ha precisato che i manufatti abusivi non risultassero affatto dai rilievi e, poi, ha indi cato la realizzazione ex novo di una “grossa rampa” e di un “grosso muro di contenimento”. Si tratta dunque di opere nuove che non possono identificarsi con eventuali manufatti preesistenti. In merito al secondo motivo, va osservato che, in tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello s notificato all’imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen., salvo che l’irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l’effettiva conoscen dell’atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all’art. 179 cod. proc. pen. (cfr. tra le altre, Sez 5, n. 27546 del 03/04/2023 Rv. 284810 – 01). Nel caso di specie, la relativa eccezione non è stata tempestivamente formulata.
In data 9.02.2024 l’AVV_NOTAIO, nell’interesse dei ricorrenti, ha fatto pervenire istanza di trattazione orale dei ricorsi, istanza accolta con provvedimento del Presidente titolare in data 27.02.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, trattati oralmente a seguito della richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 24, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, accolta con provvedimento del Presidente titolare di questa Sezione, sono inammissibili.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Lo stesso è generico per aspecificità, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che, al di là del riferimento alla costruzione ex novo denunciata dalla difesa, ha adeguatamente chiarito le ragioni per le quali il fatto non poteva essere sussunto nell’alveo della particolare tenuità. Si legge infatti nella sentenza impugnata come l’offesa al bene giuridico protetto conseguente alla condotta tenuta dagli odierni appellanti non potesse essere qualificata come particolarmente tenue. Vi è, certo, il riferimento alla “costruzione ex novo di un manufatto”, ma si specifica nella motivazione della sentenza impugnata come il manufatto – a prescindere, quindi, dalla circostanza che fosse o meno di nuova costruzione – fosse di dimensioni tali da poter ospitare due unità abitative, con conseguente aggravio del carico urbanistico, in zona sottoposta a vincolo ed a rischio sismico, cui si aggiungeva la realizzazione di opere in cemento armato senza alcuna denuncia al genio civile e senza la nomina di un tecnico specializzato, nonché la realizzazione di terrazzamenti praticati con distruzione della flora ivi presente, tutti elementi descritti in sentenza come “significativi di un non trascurabile danno all’ambiente ed alla tutela del territorio”.
Al di là, quindi, della qualificazione dell”intervento, ciò che rileva, ai fi della valutazione negativa svolta in ordine alla invocata particolare tenuità del fatto è che si era in presenza di un’opera edilizia costruita in totale spregio non solo della normativa edilizia, paesaggistica, antisismica ed in materia di conglomerato cementizio armato, a che aveva addirittura comportato la distruzione della flora ivi presente, ciò determinando non solo un danno al territorio ma anche all’ambiente circostante. Trattasi di motivazione assolutamente scevra dai denunciati vizi e priva di aporie logico – giuridiche, rispondendo infatti alla giurisprudenza di questa Corte, autorevolmente espressa dalle Sezioni Unite, che ha invero affermato come ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. peli., il giudizio s tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., RAGIONE_SOCIALE modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01).
Valutazione, quella fatta dalla Corte d’appello che, all’evidenza, soddisfa i criteri richiesti dalla giurisprudenza, tenuto conto che se è ben vero che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non osta, in astratto, che il reato sia po in continuazione con altri, è tuttavia altrettanto vero che occorreOREMS’ valu-
tare, anche in ragione del suo inserimento in un contesto più articolato, se la condotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all’interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità (Sez. 4, n. 36534 del 15/09/2021, Rv. 281922 – 01; Sez. 2, n. 11591 del 27/01/2020, Rv. 278830 – 01), apprezzamento, nella specie, da escludersi in relazione alla consistenza e gravità degli abusi e dell’essere stata realizzate in assoluto spregio della normativa urbanistica e paesaggistica, provocando anche la distruzione RAGIONE_SOCIALE bellezze naturali.
Anche il secondo motivo è inammissibile.
3.1. È la stessa difesa della ricorrente, infatti, a chiarire che l’invio dell PEC contenente la nuova nomina fiduciaria con revoca del precedente difensore e contestuale elezione di domicilio della COGNOME è intervenuta in data 15.07.2022, h. 15,13.
Dalla lettura degli atti allegati al ricorso, peraltro, si apprende che nella stessa PEC inviata alla cancelleria della seconda sezione della Corte d’appello di Napoli e nello stesso atto di nomina in favore dell’AVV_NOTAIO, si faceva espressamente presente che l’udienza davanti alla Corte d’appello era stata fissata davanti alla predetta sezione in data 11.11.2022. Detta precisazione esclude, quindi, qualsiasi nullità, atteso che risulta dagli stessi atti processuali a legati che la data dell’udienza davanti alla Corte d’appello fosse perfettamente nota sia all’imputata che al nuovo difensore di fiducia al momento dell’invio della PEC cui era allegata la nuova nomina fiduciaria con revoca del precedente difensore e contestuale elezione di domicilio, non essendovi alcun obbligo per il giudice territoriale di inviare nuovo decreto di fissazione dell’udienza, atteso che, già all’atto del deposito telematico della nuova nomina fiduciaria con contestuale revoca ed elezione di domicilio, il nuovo difensore era perfettamente a conoscenza della data di celebrazione dell’udienza di appello, ossia 1’11.11.2022, tanto che lo stesso difensore ne dava atto nella stessa PEC inviata il 15.07.2022.
Nessuna nullità assoluta, dunque, risulta essersi verificata in quanto il difensore di fiducia era perfettamente a conoscenza, già al momento del deposito della nomina fiduciaria, che l’udienza si sarebbe svolta dinanzi alla Corte d’appello in data 11.11.2022.
3.2. Quanto, poi, all’asserita omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all’imputata COGNOME NOME al nuovo domicilio eletto presso il
difensore, si tratta di censura priva di pregio, risultando non solo dalla nuova nomina fiduciaria depositata telematicamente dal difensore in data 15.07.2022, sottoscritta dall’imputata medesima, la conoscenza della data dell’udienza dell’11.11.2022 (si legge nella nomina fiduciaria, infatti “….in relazione al procedimento penale n. 5109/2021 RGAPP – Seconda sezione della Corte d’appello di Napoli, la cui udienza è fissata in data 11.11,2022…”), ma anche che la stessa imputata ricevette personalmente la notifica del decreto di fissazione dell’ud. 11.11.2022 a mezzo polizia giudiziaria in data 6.10.2022.
Risulta, infatti, dal fascicolo processuale, cui questa Corte ha fatto doverosamente accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), che l’avviso dell’udienza di appello venne notificato all’AVV_NOTAIO, quale difensore di fiducia di tutti e tre gli imputati, in data 6.10.2022, mentre venne notificato dalla PG personalmente agli stessi imputati (inclusa la COGNOME) in pari data.
All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di tutti i ricorrenti a pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei loro ricorsi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso, il 5 aprile 2024
Il Consi COGNOME re estensore COGNOME
Il Presidente