Particolare tenuità: quando la quantità del reato fa la differenza
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di non punire reati considerati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio dei limiti di questo principio, soprattutto quando ci si trova di fronte a reati con un impatto quantitativo rilevante.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un ricorso presentato da un soggetto condannato in Corte d’Appello per un reato legato al contrabbando. Il punto focale della vicenda era il sequestro di un quantitativo significativo di tabacchi lavorati esteri, pari a 120 kg. La difesa dell’imputato aveva basato il proprio ricorso su due motivi principali: in primo luogo, chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; in secondo luogo, lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente e una determinazione della pena ritenuta eccessiva.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente il ricorso, dichiarandolo inammissibile per entrambi i motivi sollevati. L’analisi dei giudici si è concentrata sulla genericità e manifesta infondatezza delle argomentazioni difensive.
Il Principio della Particolare Tenuità e la sua Esclusione
Sul primo punto, la Corte ha sottolineato come l’appello fosse ‘generico’ perché non si confrontava criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva chiaramente escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. basandosi su un dato oggettivo e inequivocabile: l’enorme quantità di merce sequestrata (120 kg). Secondo i giudici, un simile quantitativo è intrinsecamente incompatibile con una qualificazione dell’offesa in termini di ‘particolare tenuità’. La valutazione della Corte di merito, secondo la Cassazione, non era affatto illogica, anzi, appariva del tutto ragionevole.
La Valutazione delle Circostanze Attenuanti e della Pena
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile e infondato. La difesa lamentava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in via prevalente, ma la Corte ha ribadito che la decisione dei giudici di merito era ben motivata. La congruità del trattamento sanzionatorio, peraltro già inferiore al minimo edittale, trovava giustificazione non solo nel rilevante dato ponderale del materiale illecito, ma anche nei precedenti penali dell’imputato. La valutazione del giudice di merito, essendo basata su elementi concreti e non arbitraria, non era sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del giudizio di Cassazione: il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito, ma deve individuare vizi specifici (violazioni di legge o difetti logici manifesti) nella sentenza impugnata. In questo caso, i motivi del ricorso sono stati ritenuti ‘generici’ proprio perché non riuscivano a scalfire la coerenza logica della decisione della Corte d’Appello.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata un’assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: la particolare tenuità del fatto non può essere invocata quando gli elementi oggettivi del reato, come l’ingente quantità di merce illecita, dimostrano un’offensività tutt’altro che trascurabile. La decisione serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi specifici e non meramente ripetitivi, evidenziando come la valutazione del giudice di merito, se logicamente motivata, sia difficilmente superabile in Cassazione. Il caso dimostra che la gravità del reato, desunta da dati concreti, rimane un criterio determinante sia per l’applicazione di cause di non punibilità sia per la commisurazione della pena.
Quando può essere esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo l’ordinanza, può essere esclusa quando gli elementi oggettivi del reato sono incompatibili con una lieve offensività. Nel caso specifico, un quantitativo di 120 kg di merce di contrabbando è stato ritenuto un dato sufficiente a escludere la particolare tenuità.
Un ricorso in Cassazione è ammissibile se si limita a contestare la valutazione del giudice di merito?
No. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico’, ovvero non si confrontava criticamente con le motivazioni della sentenza precedente ma si limitava a contestarle senza evidenziare vizi logici manifesti o violazioni di legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, se non vi è assenza di colpa, anche al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37845 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37845 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce GLYPH il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché generico, non confrontandosi criticamente con la motivazione, la quale ha escluso i presupposti integranti l’invocata causa di non punibilità in ragione del quantitativo di t.l.e. sequestrato, pari a complessivi 120 kg., che, i maniera non certo manifestamente illogica, è stato ritenuto incompatibile con la qualificazione dell’offesa in termini di “particolare tenuità”;
ritenuto che il secondo motivo, che eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e alla determinazione della pena, è inammissibile perché generico e, comunque, perché manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, con una valutazione fattuale certamente non arbitraria, ribadito la congruità del complessivo trattamento punitivo, peraltro già inflitto in misura inferiore a minimo edittale, in ragione del rilevante dato ponderale del t.l.e. trasportato e dei precedenti penali di cui è gravato l’imputato;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.