Esclusione della Particolare Tenuità: Quando la Gravità dei Fatti Prevale
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per il principio di proporzionalità nel diritto penale. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva della condotta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la presenza di elementi di peculiare gravità possa escludere, anche implicitamente, il riconoscimento di tale beneficio. Analizziamo insieme il caso specifico per comprendere meglio i confini di questa causa di non punibilità.
I Fatti di Causa
Il Tribunale di Sassari aveva condannato un imputato alla pena, condizionalmente sospesa, di un mese e dieci giorni di arresto e 2.000 euro di ammenda per un reato previsto dal Codice della Strada. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che il giudice di merito avesse completamente omesso di motivare la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, da lui richiesta.
La Decisione della Corte e il Principio della Motivazione Implicita
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il fulcro della decisione risiede in un principio consolidato in giurisprudenza: non è sempre necessario che un giudice motivi espressamente il rigetto di ogni singola richiesta difensiva. Se la struttura argomentativa complessiva della sentenza è incompatibile con l’accoglimento di una certa istanza, il rigetto si considera implicito.
Nel contesto della particolare tenuità, questo significa che se il giudice evidenzia elementi di gravità del reato, tali da rendere palese l’impossibilità di considerarlo ‘tenue’, non è tenuto a spiegare punto per punto perché l’articolo 131-bis non sia applicabile. La sua valutazione emerge chiaramente dall’insieme delle motivazioni.
Le Motivazioni
Nel caso esaminato, la Corte ha osservato che il giudice di merito aveva messo in luce elementi di ‘peculiare gravità’ che andavano ben oltre la semplice condotta sanzionata dal Codice della Strada. Nello specifico, erano emerse tre circostanze decisive:
1. Il coinvolgimento in un sinistro stradale: Il reato non era una mera infrazione formale, ma aveva avuto conseguenze concrete, mettendo a rischio la sicurezza stradale.
2. La provenienza furtiva della moto: Il mezzo utilizzato dall’imputato era stato rubato, aggiungendo un ulteriore profilo di illegalità alla condotta.
3. La targa contraffatta: L’uso di una targa falsa indicava un chiaro intento di eludere i controlli e nascondere la provenienza illecita del veicolo.
Questi dati, evidenziati nella sentenza di primo grado, sono stati ritenuti dalla Cassazione come elementi che ‘escludono radicalmente’ una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità. La gravità intrinseca e le modalità della condotta erano tali da rendere superflua una motivazione esplicita sul punto. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un importante principio procedurale e sostanziale. Dal punto di vista procedurale, conferma che la motivazione di una sentenza va letta nel suo complesso e che il rigetto di un’istanza può essere anche implicito, purché logicamente desumibile dal ragionamento del giudice. Dal punto di vista sostanziale, chiarisce che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non si limita all’analisi del reato contestato in astratto, ma deve tenere conto di tutte le circostanze concrete che ne definiscono la gravità. La presenza di reati satellite o di modalità della condotta particolarmente allarmanti, come l’uso di un veicolo rubato e con targa falsa, preclude in radice la possibilità di considerare l’offesa come minima e, quindi, di applicare il beneficio della non punibilità.
Perché è stata respinta la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto?
La richiesta è stata respinta perché il giudice di merito ha evidenziato elementi di particolare gravità, come il coinvolgimento dell’imputato in un sinistro stradale e il fatto che la moto guidata fosse di provenienza furtiva e avesse una targa contraffatta. Tali circostanze sono state ritenute incompatibili con una valutazione del reato in termini di tenuità.
Il giudice è sempre obbligato a spiegare esplicitamente perché non applica l’art. 131-bis cod. pen.?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità si considera implicitamente disattesa quando la struttura argomentativa complessiva della sentenza richiama elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità. Non è necessaria una motivazione espressa se il rigetto è logicamente deducibile dal resto della sentenza.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, la legge prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36006 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36006 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2025 del TRIBUNALE di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Sassari ha condannato, concesse le cir attenuanti generiche, l’imputato NOME alla pena, condizionalmente sospesa, uno, giorni dieci di arresto ed euro 2.000 di ammenda, in ordine al reato di c 116, comma 15, cod. strada, commesso in Sassari il 15 gennaio 2022.
Avverso tale pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione, deducendo con motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazi per mancanza assoluta della motivazione in ordine alla mancata applicazione della di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato. E’ consolidato il principio secondo è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressa relazione a una specifica deduzione prospettata, quando il suo rigetto ris complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4 – n. 5396 del 15/1 Rv. 284096 – 01). Più specificamente, la richiesta di applicazione della caus punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente di giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particola (Sez. 3 -, n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097 – 01). Nel caso di specie, il g merito ha sottolineato elementi di peculiare gravità, quali il coinvolgimento dell in un sinistro stradale nonché il fatto che la moto condotta dall’imputa provenienza furtiva e la targa contraffatta. Si tratta di dati, evidenziati n argomentativa della sentenza, che escludono radicalmente una valutazione del commesso in termini di speciale tenuità.
All’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., s legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla s euro 3.000, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di e (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025
Il Qonsigli re estensore
I residente