Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47617 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47617 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOMECOGNOME nata a Salerno il 26/12/1969, avverso la sentenza in data 13/10/2023 della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta per l’imputata la memoria dell’avv. NOME COGNOME che ha concl chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 13 ottobre 2023 la Corte di appello di Salerno confermato la sentenza in data 11 maggio 2023 del Giudice monocratico di Salerno che aveva condannato NOME COGNOME alle pene di legge per il reato dell’a d.l. 28 gennaio 2019 n. 4.
La ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazion merito al diniego delle generiche e dell’art. 131bis cod. pen.
Nella memoria il difensore ribadisce le sue ragioni. Con separata ista chiede il rinvio dell’udienza di trattazione.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Preliminarmente si dà atto che il fascicolo, originariamente assegnato alla Settima Sezione, è stato restituito alla Terza Sezione, con ordinanza in data 24 maggio 2023, non sussistendo alcuna causa di inammissibilità come rilevata dall’Ufficio dell’esame preliminare dei ricorsi, in relazione al motivo sull’art. 131bis cod. pen. Inoltre, il difensore ha chiesto un differimento dell’udienza del 10 settembre 2024, non accoglibile perché non aveva preventivamente chiesto la trattazione orale.
Nel merito, il ricorso è fondato.
L’imputata ha omesso di comunicare, al momento della presentazione della domanda, che il figlio era detenuto. La Corte di appello ha affermato che la conseguenza di tale omissione non era la revoca del beneficio, bensì la sua riduzione. L’imputata ha prospettato che l’indebito è stato pari a complessivi euro 1.000. Tale allegazione non è stata presa in considerazione dai Giudici di merito e il proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è stato negato nella sentenza impugnata, perché il fatto, richiamati anche gli interessi pubblicistici connessi alla indebita erogazione di sussidi pubblici finanziati dall’Erario dello Stato e, dunque, gravanti, in ultima analisi, su tutta la platea dei contribuenti onesti, non può certamente considerarsi connotati dalla “particolare tenuità” esatta dalla norma invocata. Si tratta di una motivazione stereotipata, perché adombra l’idea che per tale tipo di reato non sia mai possibile l’applicazione della causa di proscioglimento, ciò che non ha un fondamento normativo.
Il secondo motivo sul diniego delle generiche deve ritenersi assorbito. S’impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli
Così deciso, il 10 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente