Particolare Tenuità del Fatto: Niente Sconto per lo Spaccio Abituale
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta dall’art. 131-bis del codice penale, continua a essere al centro del dibattito giurisprudenziale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 7585/2024) ha ribadito un principio fondamentale: questo beneficio non può essere concesso quando la condotta, seppur di modesta entità, si inserisce in un quadro di abitualità criminale. Il caso in esame riguardava un episodio di spaccio di strada, un reato che, secondo la Corte, genera un significativo allarme sociale.
I Fatti del Caso: Il Ricorso in Cassazione
Un soggetto, condannato per spaccio, presentava ricorso alla Corte di Cassazione dopo che la Corte d’Appello di Catania aveva negato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La difesa sosteneva che il fatto fosse di lieve entità e, pertanto, meritevole della causa di non punibilità. Il ricorso mirava a contestare la motivazione della sentenza d’appello, ritenuta carente nel non riconoscere la minima offensività della condotta.
Particolare tenuità del fatto e abitualità: La Decisione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione dei giudici di merito. I magistrati hanno sottolineato che le argomentazioni della difesa erano mere ‘doglianze in punto di fatto’, ossia tentativi di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, un’operazione preclusa in sede di legittimità. La valutazione della Corte d’Appello, secondo la Cassazione, non era né illogica né contraddittoria, ma fondata su due elementi cruciali: il ‘particolare allarme’ generato dallo spaccio di strada e, soprattutto, i ‘precedenti specifici’ a carico dell’imputato.
L’Abitualità come Ostacolo Insormontabile
Il punto centrale della decisione risiede nel concetto di ‘abitualità della condotta’. L’art. 131-bis c.p. stabilisce chiaramente che la particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta se l’autore del reato è un delinquente abituale, professionale o per tendenza, o se ha commesso più reati della stessa indole. I precedenti specifici dell’imputato, come evidenziato nella sentenza impugnata, sono stati considerati prova di questa abitualità, rendendo di fatto inapplicabile il beneficio richiesto.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità basandosi su una logica stringente. In primo luogo, ha qualificato il ricorso come una semplice riproposizione di censure già esaminate e rigettate in appello. La valutazione della Corte territoriale, che aveva negato la tenuità del fatto, è stata considerata immune da vizi logici e quindi non sindacabile in sede di legittimità. La motivazione della Corte d’Appello si basava non solo sulla natura del reato (‘spaccio da strada’), ma in modo determinante sui precedenti penali specifici dell’imputato. Questi precedenti, secondo la Cassazione, integrano il presupposto normativo dell’ ‘abitualità della condotta’, che è una causa ostativa esplicita all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Pertanto, la condotta non poteva essere qualificata come di ‘particolare tenuità’. Di conseguenza, stante l’inammissibilità del ricorso e l’assenza di una scusabile colpa, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può limitarsi all’episodio singolo, ma deve considerare il contesto complessivo e la personalità dell’autore del reato. Per reati come lo spaccio, la presenza di precedenti specifici assume un peso decisivo, trasformando un atto potenzialmente ‘tenue’ in una manifestazione di una condotta criminale abituale. Questa pronuncia serve da monito: la via dell’art. 131-bis c.p. è preclusa a chi, con il proprio comportamento reiterato, dimostra una persistente inclinazione a violare la legge penale, anche quando i singoli episodi delittuosi appaiono di modesta gravità.
 
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo l’ordinanza, la particolare tenuità del fatto non si applica quando la condotta dell’imputato è considerata ‘abituale’. Tale abitualità può essere desunta dalla presenza di precedenti penali specifici a suo carico.
I precedenti penali impediscono sempre il riconoscimento della particolare tenuità del fatto?
L’ordinanza evidenzia che i ‘precedenti specifici’ sono determinanti perché integrano l’abitualità della condotta. Ciò suggerisce che non tutti i precedenti hanno lo stesso peso, ma quelli della stessa natura del reato per cui si procede sono un ostacolo quasi insormontabile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale e ribadito nella decisione, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7585 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7585  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso promosso nell’interesse di COGNOME NOME, che deduce il vizio motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’esimente ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riprodutt censure che la Corte territoriale ha rigettato con una valutazione di merito manifestamente illogica – e quindi non censurabile in sede di legittimità – in consideraz non solo del particolare allarme dello “spaccio da strada”, ma anche di precedenti specific cui è gravato l’imputato (cfr. p. 2 della sentenza impugnata), ciò che integra l’abitualit condotta che, per espresso dettato normativo, osta alla qualificazione dell’offesa in termi “particolare tenuità”;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore dellla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.