Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15483 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15483 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Patti il 03/10/1991
avverso la sentenza del 04/10/2024 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sc Aituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedei do la declaratoria di inammissibilità de ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 04/10/2024, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa in data 13/11/2023 dal Tribunale ( i Patti, confermata l’affermazione di responsabilità di COGNOME NOME per il delit 😮 di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, previa concessione delle circostanze ati enuanti generiche, rideterminava la pena inflitta all’imputato in anni uno e mesi qi attro di reclusione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciai i.
Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione í, gli artt. 42,42 cod.pen, 7 d.l. 4/2019 e vizio di motivazione.
Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva con ermato l’affermazione di responsabilità per il contestato reato di cui all’art. 7, co nma 1, d.l. n. 4/2019, in quanto le risultanze istruttorie (correttezza della domanda effettuata per l’annualità precedente ed esiguità della somma) eviden Eiavano l’insussistenza del dolo specifico (“al fine di ottenere indebitamente il bei eficio”) richiesto dalla norma incriminatrice per la sussistenza del reato.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod.pen. e vizio di motivazione.
Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva denegato l’applicabilità della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis e d.pen risultando evidente l’esiguità dell’offesa in relazione all’importo indebit3mente percepito (euro 404,00) e la non abitualità del comportamento, trattai dosi di condotta unica e di soggetto incensurato.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art h2 n. 4 cod.pen. e vizio di motivazione.
Argomenta che le stesse considerazioni già svolte nel motivo che p -ecede, integravano la circostanza attenuante di cui all’art, 62 n. 4 cod.pen., rich esta in via gradata.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile.
I Giudici di appello, con argomentazioni congrue ed aderenti alle ris.; altanze istruttorie, condividendo le valutazioni del primo giudice, hanno ritenuto in :egrato
il reato contestando sulla base della documentazione in atti, comprow nte ch l’imputato aveva omesso di segnalare, nella domanda presentata n data 11.5.2020 per l’erogazione del beneficio lo stato detentivo del padre, e ci, al di ottenere indebitamente l’erogazione del reddito di cittadinanza in misu superiore a quella dovuta; la prova dell’elemento soggettivo veniva tratta da circostanza che, nella precedente domanda presentata in data 11.3.2019, l’imputato aveva dichiarato la presenza di un componente del nucleo farr iliare stato detentivo, e quindi, era evidente la consapevolezza della falsi . ‘ à della dichiarazione e di un precisa ponderazione e finalità illecita in orci! informazioni da comunicare (p 3 della sentenza impugnata e pp. 4 e 5 dell sentenza di primo grado.
La decisione è conforme al principio di diritto secondo cui integrano il eato cui all’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifi :az dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche le false indicazioni o le onnis ;ion informazioni dovute che consentano di conseguire un beneficio di rnporto maggiore di quello al quale si avrebbe avuto diritto (Sez.3, n.5440 del 13/0: /20 Rv. 284137 – 01).
A fronte di un percorso argomentativo adeguato e corretto, il ric )rren propone censure meramente contestative, finalizzate a sollecitar ?. u rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.
2. Del pari inammissibile è il terzo motivo di ricorso.
I Giudici di appello hanno escluso la ricorrenza della circostanza attenu3nte cui all’art. 62 n. 4 cod.pen., rimarcando che il pregiudizio patrimoniale a re all’ente erogante non poteva ritenersi esiguo, sia con riferimento all’entil ì somma che al perseguimento del fine pubblico sotteso all’erogazione del bel lefici in linea con il principio di diritto, secondo cui l’applicazione della circc attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il prec iu causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in s :e d cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla part (Sez.2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv.271695 – 01).
3. E’, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.
Nella sentenza impugnata, senza alcuna concreta valutazione del fattí i e de presupposti applicativi di cui all’art. 131-bis cod.pen., si esclude la part tenuità del fatto con la considerazione che la somma percepita indebitamen :e non poteva considerarsi irrisoria.
Trattasi di motivazione apparente perché meramente assertiva e pi iva di specifiche argomentazioni relative alla fattispecie concreta oggetto di giudii io
La carenza motivazionale rilevata vizia parzialmente l’atto decisori i e omissione investe un ambito della decisione rimesso all’esclusivo apprer ament
fattuale del giudice di merito.
4. Consegue, pertanto, l’annullamento parziale della sentenza impugi ata co rinvio al giudice di merito affinché valuti, con giudizio di fatto non surroi a
questa sede, l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art.
cod.pen, con la precisazione che l’annullamento con rinvio della sentenza condanna per la verifica della sussistenza dell’art. 131 bis cod. pen., in p
l’applicabilità nel giudizio di rinvio della eventuale causa di estinzione del ri prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parzial
(Sez.3, n.50215 del 08/10/2015,Rv.265434).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’applicabilità dell’art. 131-bis cod.pen. con rinvio per nuovo giudizio id
sezione della Corte di appello di Messina. Dichiara inammissibile nel resto il rico Così deciso il 13/03/2025