Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24669 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24669 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato il 24/05/1985 a Napoli avverso la sentenza del 13/03/2024 della Corte d’appello di Napoli.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado con cui NOME COGNOME era stato condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., perché arbitrariamente si
allontanava dal luogo ove era ristretto in regime di arresti domiciliari (seppur pochi metri e per un breve lasso di tempo), escludendo altresì che il fa potesse qualificarsi di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. “presentando l’imputato un precedente per rissa e uno per violazione dell’art. 73, comma 4, DPR 309/90”.
Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso l citata sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, censurandone la violazione d legge e il vizio di motivazione per il duplice profilo dell’omessa valutazione de ragioni dedotte dall’appellante (egli si sarebbe allontanato di pochi me dall’abitazione e per il tempo limitato di circa dieci minuti) e della man applicazione della causa dì non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. p scarso allarme sociale della condotta.
Con “conclusioni” in data 7 maggio 2025, il difensore ha illustrato e ribadit entrambi i motivi di ricorso.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, attingendo al merito della ricostruzione fattua della condotta criminosa come esposta da entrambi i giudici di primo e di secondo grado in termini fattualí conformi e logicamente congrui, si pales inammissibile in quanto proposto per ragioni diverse da quelle consentite dall legge.
Il secondo motivo di ricorso è, viceversa, fondato.
La Corte dì merito, pur ribadendo l’apprezzamento favorevole al riconoscimento delle attenuanti generiche, ha escluso la possibilità di ravvisare causa di non punibilità per tenuità del fatto sulla base del seguente, conclus rilievo: “… presentando l’imputato un precedente per rissa e uno per violazione dell’art. 73, comma 4, DPR 309/90”.
Orbene, tale giudizio appare viziato da motivazione apparente e manifesta illogicità perché si sostanzia in una pretesa e apodittica natura ostativa violazione degli obblighi fiduciari, che sarebbe così implicita, sulla base del m titolo del reato, in ogni ipotesi di allontanamento dagli arresti domiciliari.
La Corte del merito ha in effetti omesso di operare una valutazione congiunta degli elementi rilevanti ai fini dell’applicazione della causa di
punibilità, mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta è tenuto a fornire adeguata motivazione del
suo convincimento, frutto della valutazione complessa di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando
/ quali parametri di riferimento
/
i criteri previsti dall’art. 133, primo comma, cod. pen. – modalità della condotta, grado
di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo – e, specificamente, indicando quelli ritenuti all’uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del
25/02/2016, COGNOME, Rv. 266590). Principi, questi, declinati anche con riferimento allo specifico reato di evasione, qualora la fattispecie concreta,
all’esito della suddetta valutazione, risulti caratterizzata da un’offensività minima
(Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, COGNOME, Rv. 283731; n. 18332 del
29/03/2022, COGNOME; Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv. 279311).
3. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di appello per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 14/05/2025