Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6261 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6261 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a GELA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte d’appello di Caltanissetta dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Gela il 15 ottobre 2024 nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011;
Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità con riferimento alla mancata considerazione della impossibilità dell’imputato di provvedere al versamento a causa della carenza di disponibilità economiche e al diniego di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.;
Rilevato che la prima doglianza Ł manifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, ha fornito adeguata e coerente risposta alla medesima censura sollevata con l’atto di appello e le attuali censure sollecitano di procedere a una lettura alternativa che non Ł consentita in questa sede;
Rilevato che la seconda Ł manifestamente infondata in quanto il giudice di merito ha coerentemente e correttamente esposto le ragioni (precedenti penali e giudiziari a suo carico che hanno determinato l’imposizione della prescrizione alla quale l’imputato si Ł sottratto rendendosi responsabile di una ulteriore violazione della legge penale) sulle quali si fonda il giudizio di abitualità nella commissione di condotte illecite e refrattarietà al rispetto delle regole che impone di esclude di ritenere che il reato commesso sia di particolare tanuità;
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile poichØ le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062) ;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Ord. n. sez. 951/2026
CC – 22/01/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 22/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME