Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5789 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5789 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 08/01/1982
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al diniego della richiesta difensiva del proscioglimento ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. in ragione del negativo giudizio sulla pericolosità della guida.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
La Corte territoriale rileva correttamente essere ormai pacifica ormai pacifica la compatibilità tra il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e ricorda come, ai fini della applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. alle contravvenzioni di cui all’art. 186 comm 2 e 7 cod. strada, il giudice è tenuto ad accertare che il fatto illecito non abbi generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni tutelati dalle norme sulla circolazione stradale (cfr. Sez. 4, n. 46438 del 28/09/2018, M., Rv. 273933 – 01).
Ebbene, con motivazione logica e congrua i giudici del gravame del merito hanno evidenziato come la condotta di guida tenuta dall’imputato ha messo in pericolo in maniera non esigua gli altri utenti della strada, come testimoniato anche dal teste COGNOME che ha riferito di aver notato la vettura del Tuda procedere con un’andatura irregolare, mentre zigzagava sulla S.S. 80 in direzione Giulianova per un lungo tratto di strada e che lo stesso, all’atto del controllo, presentava sintomi direttamente indicativi di un’ alterazione alcolica come, in particolar modo,
un alito fortemente vinoso e all’atto del controllo era particolarmente nervoso, il che non consente l’applicabilità al caso concreto dell’art. 131 bis cod. pen.
4. La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, de grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità dei contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente».
Va peraltro ricordato che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen. giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli rit nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME Rv. 274647 – 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell’imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22/01/2025