Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8251 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 31/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8251 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato in Marocco il 01/04/1999 (CUI CODICE_FISCALE), avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 10/05/2024,
visti gli atti e la sentenza impugnata;
dato avviso alle parti;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 10/05/2024, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del 10/05/2022 del Tribunale di Pistoia, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 900 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta, violazione di legge in relazione all’omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’articolo 131bis cod. pen..
Il ricorso Ł inammissibile.
La doglianza costituisce pedissequa reiterazione di censura già dedotta con l’atto di appello, motivatamente disattesa dalla Corte territoriale.
E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del
R.G.N. 35218/2024
12/3/2019, COGNOME non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217).
Nel caso di specie, a pagina 2, la Corte territoriale precisa che dallo stupefacente in sequestro erano ricavabili 34 dosi di cocaina, quantità «sufficiente a compromettere la salute pubblica e privata», in tal modo escludendo il requisito della particolare tenuità dell’offesa.
Tale motivazione fa buon governo dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte, la quali hanno affermato (Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911-01) che la fattispecie in esame Ł configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio».
Principio ribadito, dopo l’autonomizzazione della fattispecie, dalle Sezioni semplici (v., ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n.23945 del 29/04/2015, COGNOME, Rv. 263651-01).
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 31/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME