Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8936 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8936 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIDERNO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE d’APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza pronunciata in data 18 dicembre 2014 dal Tribunale di Palmi nei confronti del ricorrente, condannato alla pena di giustizia per il reato di ricettazione di un telefonino.
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione della legge e vizio di motivazio (articolo 606 lett. b) ed e) c.p.p.) non avendo la corte ritenuto applicabile al fatto la c esclusione della punibilità della particolare tenuità dell’offesa di cui all’articolo 131 bis c.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo non consentito.
Esso si fonda, come premessa, sulla circostanza che la sentenza n. 156 del 2020 della Corte costituzionale (pubblicata il 21/7/2020), che ha ‘ampliato’ il perimetro applicativo dell’is così da consentirne in principio l’applicazione anche nel caso specifico, risulti ess intervenuta dopo la presentazione dell’atto di appello. Il ricorrente, quindi, non ha po
dedurre la questione nell’atto di impugnazione dinanzi alla Corte di merito, posto che “nuova” disposizione dell’art. 131-bis cod. pen., ora applicabile anche all’ipotesi d ricettazione lieve per cui si procede, non era in vigore al momento della deliberazione del sentenza di appello. Tuttavia, osserva la Corte, egli avrebbe potuto depositare memoria con motivi nuovi o semplicemente integrare le conclusioni al momento della discussione e della formulazione delle proprie conclusioni in caso di discussione orale dell’appello. Tali ‘scadenze infatti, sono intervenute in epoca ben successiva alla pronuncia della Corte Costituzionale.
In difetto di iniziativa nella fase del merito, la questione, che al merito appartiene p richiede una valutazione attinente alla sussistenza di presupposti fattuali che non posson essere esaminati in questa sede, è inammissibile (cfr. Sez. 2, sent. 35033 del 12 novembre 2022, lmp. Stolarz, Rv.279971).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condan del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 21 novembre 2023
Il Consig)ere relat re COGNOME La Presidente