Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34947 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34947 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PATERNO ‘ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE di APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 17 dicembre 2024, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania in data 13 gennaio 2023 con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 2 mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del delitto previsto dagli artt. 480 e 482 cod. pen., commesso il 27 febbraio 2017, per avere contraffatto una marca operativa attestante una visita di revisione con esito regolare, apposta sulla carta di circolazione dell ‘ autoveicolo dal medesimo condotto e formante parte integrale dell ‘ atto pubblico in questione. Secondo il Collegio, inoltre, non vi erano elementi per ritenere applicabile l ‘ art. 131bis cod. pen., non essendosi al cospetto di un fatto di particolare tenuità per il rilevante disvalore penale della fattispecie astratta, tenuto conto del particolare rilievo dell ‘ interesse pubblico connesso al controllo del buon funzionamento dei mezzi in circolazione.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del Difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 131bis cod. pen., nella parte in cui la Corte di appello non ha ritenuto il fatto concreto di particolare tenuità, errando nell ‘ interpretazione dei presupposti della condizione di non punibilità. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., che i Giudici dell ‘ impugnazione abbiano ritenuto il rilevante disvalore penale della fattispecie astrattamente considerata e, dunque, sul presupposto della ritenuta rilevanza del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. In questo modo, tuttavia, sicché qualsiasi condotta illecita sarebbe da ritenere offensiva, dovendo, invece, il giudice di merito sempre esaminare le circostanze concrete del fatto contestato, avendo la giurisprudenza di legittimità affermato che la non punibilità per particolare tenuità del fatto richieda una valutazione complessiva di tutti gli elementi del caso concreto.
In data 30 agosto 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, per l ‘ effetto, essendo nelle more il reato estinto per prescrizione, deve disporsi l ‘ annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Va rilevato, preliminarmente, che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevista dall ‘ art. 131bis cod. pen., può essere richiesta dall ‘ imputato, per la prima volta, con l ‘ atto di appello (Sez. 4, n. 7675 del 06/02/2019, Prota, Rv. 275267 – 01), come del resto avvenuto nel caso di specie. Ne consegue che la questione dedotta con l ‘ odierno ricorso deve ritenersi pienamente ammissibile.
Tanto osservato, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è configurabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti di pena fissati dalla norma -con riferimento a qualunque fattispecie criminosa e, dunque, essa non può essere esclusa in relazione a particolari tipologie di reato ovvero in considerazione della natura degli interessi protetti che mirano a salvaguardare (Sez. 3, n. 15782 del 23/02/2018, COGNOME, Rv. 272624 – 01). Pertanto, ai fini della sua applicazione, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutti gli elementi della fattispecie concreta, la quale tenga conto, ai sensi dell ‘ art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell ‘ entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 -01), fermo restando che non è necessaria la disamina di tutti i suddetti elementi, essendo sufficiente la rassegna di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01).
Nel caso di specie, la Corte di appello, discostandosi dalla richiamata cornice di principio, non ha fatto alcun riferimento alle concrete modalità del fatto o dell ‘ entità dell ‘ offesa, limitandosi a un ‘ astratta considerazione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice e reputando grave l ‘ entità dell ‘ offesa essenzialmente a partire da tale elemento di valutazione.
In questo modo, tuttavia, la sentenza impugnata ha finito per escludere l ‘ applicazione della causa di non punibilità in ragione non dell ‘ entità della lesione valutata in concreto, quanto in considerazione della tipologia di reato in contestazione e del bene giuridico da esso protetto.
Ne consegue che il motivo è fondato e che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata. Nondimeno, deve rilevarsi che il delitto contestato, commesso il 27 febbraio 2017, si è ormai estinto per prescrizione, maturata, per effetto delle sospensioni del procedimento verificatesi nel corso dei due gradi del giudizio di merito, in data 26 ottobre 2024.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in data 24 settembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME