Particolare Tenuità del Fatto: Quando l’Uso Strumentale della Salute Esclude il Beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale e di proporzionalità della sanzione. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede un’attenta valutazione da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiarimento fondamentale: l’utilizzo strumentale di una condizione personale, come lo stato di salute, per commettere un reato può essere un motivo valido per escludere tale beneficio. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva confermato la sua condanna, negando la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa dell’imputato sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nella motivazione e violato la legge nel non riconoscere la lieve entità del reato commesso.
Il punto centrale della decisione della Corte d’Appello, e successivamente del ricorso in Cassazione, ruotava attorno alle modalità della condotta dell’imputato. I giudici di merito avevano infatti ritenuto che l’imputato avesse sfruttato in modo strumentale le sue precarie condizioni di salute per violare la legge, nonostante avesse ampie possibilità di accedere a strutture sanitarie idonee.
La Decisione della Corte e il Principio della Particolare Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di tale decisione è netta: il ricorso presentato non era altro che una riproposizione delle stesse argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo tipo di ricorso, definito ‘riproduttivo’, non può trovare accoglimento in sede di legittimità, dove il compito della Corte non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la corretta applicazione del diritto.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della pronuncia risiede nell’avallo che la Cassazione fornisce al ragionamento della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva correttamente valorizzato l’uso strumentale delle condizioni di salute precarie da parte dell’imputato. Secondo i giudici, tale comportamento non era illogico e dimostrava una ‘non scarsa offensività’ del fatto, elemento ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
In altre parole, la Corte ha stabilito che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può limitarsi al solo danno o pericolo cagionato, ma deve considerare tutte le modalità della condotta. Sfruttare una propria vulnerabilità per commettere un illecito è un indice di un’intensità del dolo e di una capacità a delinquere che sono incompatibili con il riconoscimento della lieve entità del reato. La decisione del giudice di merito, essendo basata su una motivazione logica e non manifestamente errata, è stata ritenuta ‘insindacabile’ in sede di legittimità.
Le Conclusioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un diritto dell’imputato, ma l’esito di una valutazione discrezionale del giudice, ancorata a precisi parametri normativi. La decisione insegna che, nell’analisi della condotta, il giudice deve considerare anche l’atteggiamento soggettivo dell’agente. L’abuso di una condizione personale di debolezza, trasformata in uno strumento per delinquere, rivela una colpevolezza che non può essere considerata ‘tenue’. Di conseguenza, gli operatori del diritto dovranno tenere in debita considerazione non solo il risultato finale del reato, ma anche il percorso e le modalità con cui è stato commesso, poiché questi elementi possono precludere l’accesso a benefici di legge.
Quando può essere negata l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
Può essere negata quando le modalità della condotta, come l’uso strumentale delle proprie condizioni di salute per commettere il reato, dimostrano una non scarsa offensività, rendendo il fatto non qualificabile come di lieve entità.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione ripetendo le stesse censure già respinte in Appello?
No, un ricorso che si limita a riproporre le medesime censure già adeguatamente esaminate e confutate dalla Corte d’Appello è considerato ‘riproduttivo’ e, come tale, viene dichiarato inammissibile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in sede penale?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31522 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31522 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COSENZA il 10/09/1974
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all’omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello, là dove ha valorizzato lo strumentale utilizzo delle condizioni di salute precarie per violare l’am possibilità di accedere a strutture sanitarie, motivazione non illogica che ha dato conto del non scarsa offensività, insindacabile in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/07/2025.