Particolare Tenuità del Fatto: Quando un “Futile Motivo” Costa Caro
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, è spesso al centro di dibattiti giudiziari. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la valutazione della tenuità dell’offesa non possa prescindere dall’analisi della condotta e delle motivazioni dell’agente. Nel caso specifico, allontanarsi dalla propria abitazione per un motivo futile come fumare una sigaretta è stato ritenuto un comportamento che denota un’insensibilità tale da escludere il beneficio.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, per aver violato le prescrizioni di una misura restrittiva. L’imputato si era allontanato per un breve periodo dalla propria abitazione per un motivo apparentemente banale: fumare una sigaretta. Contro la sentenza di condanna, l’interessato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Particolare Tenuità del Fatto
Il ricorrente basava la sua difesa su due argomenti principali:
1. Assenza di Dolo: Sosteneva che la sua intenzione non fosse quella di evadere, ma semplicemente di compiere un’azione quotidiana, ritenendo irrilevante la finalità del suo allontanamento.
2. Mancata Applicazione dell’Art. 131-bis c.p.: Lamentava che la Corte d’Appello non avesse riconosciuto la particolare tenuità del fatto, considerando la brevità dell’assenza e la natura innocua del motivo.
Entrambi i motivi sono stati respinti dalla Suprema Corte, che ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha offerto una motivazione chiara e lineare per rigettare le argomentazioni difensive. In primo luogo, ha ribadito un principio consolidato: ai fini della sussistenza del dolo nel reato di evasione, è sufficiente la coscienza e volontà di allontanarsi dal luogo di detenzione o di restrizione, essendo del tutto irrilevante la specifica ragione che spinge il soggetto a violare la misura. La volontà di fumare una sigaretta non esclude, ma anzi presuppone, la volontà di uscire di casa contravvenendo all’ordine del giudice.
Il punto cruciale della decisione, tuttavia, risiede nell’analisi della particolare tenuità del fatto. La Corte ha precisato che la valutazione richiesta dall’art. 131-bis c.p. non deve limitarsi alla sola durata dell’allontanamento o al danno concreto causato. È necessario, invece, considerare la condotta nel suo complesso per valutarne il grado di offensività. Secondo gli Ermellini, allontanarsi per un motivo così futile non attenua la gravità del fatto, ma, al contrario, la accentua. Tale comportamento, infatti, “denota l’insensibilità del ricorrente al rispetto delle prescrizioni imposte”. In altre parole, la futilità del motivo diventa l’indice di un atteggiamento di disprezzo verso l’autorità giudiziaria e le sue decisioni, un elemento che rende l’offesa tutt’altro che tenue.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante principio interpretativo: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto è un giudizio complesso che deve tenere conto non solo degli aspetti oggettivi (la durata della violazione, il luogo), ma anche di quelli soggettivi, come le motivazioni e l’atteggiamento complessivo dell’autore del reato. Uscire per fumare una sigaretta, sebbene possa sembrare un’azione innocua, si trasforma in un indicatore di colpevolezza e di pericolosità sociale quando viola una prescrizione legale, impedendo l’accesso a benefici come la non punibilità. La decisione riafferma che il rispetto delle misure restrittive è un dovere non negoziabile, la cui violazione, anche se motivata da ragioni banali, viene sanzionata con rigore.
Uscire di casa per fumare una sigaretta, se si è sottoposti a una misura restrittiva, può essere considerato un reato?
Sì. Secondo la Corte, l’allontanamento dall’abitazione, anche se per un breve lasso di tempo e per un motivo apparentemente banale come fumare, integra il reato, in quanto ciò che rileva è la violazione cosciente e volontaria della prescrizione imposta.
In un caso del genere, è possibile invocare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
No. La Corte ha stabilito che l’allontanamento per ‘futili motivi’ non è scarsamente offensivo. Al contrario, tale comportamento denota l’insensibilità del soggetto al rispetto delle prescrizioni imposte, una circostanza che impedisce l’applicazione della causa di non punibilità.
Perché il motivo per cui si viola una misura restrittiva è considerato irrilevante per la sussistenza del dolo?
Perché il dolo, ovvero l’intenzione criminale, consiste nella consapevolezza e volontà di allontanarsi dal luogo di restrizione violando l’ordine dell’autorità. La ragione specifica che spinge a tale azione non elimina la volontà di contravvenire al divieto e, pertanto, non incide sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31489 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31489 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 04/02/1964
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la sussistenza del dolo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rilevato, con corretti e pertinenti riferimenti in fa diritto, che fosse irrilevante ai fini della sussistenza del dolo la circostanza che il rico fosse uscito dall’abitazione per fumare la sigaretta;
rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., tra l’ riproduttivo di identica questione formulata in sede di gravame a cui la Corte territoriale fornito adeguata risposta ritenendo non scarsamente offensivo l’allontanamento dalla abitazione per futili motivi tale da denotare l’insensibilità del ricorrente al rispett prescrizioni imposte;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/07/2025.