Particolare tenuità del fatto e reato di evasione: il no della Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’applicabilità della particolare tenuità del fatto in relazione a reati che colpiscono l’amministrazione della giustizia. Con una recente ordinanza, i giudici hanno chiarito i confini entro cui è possibile invocare l’esclusione della punibilità per condotte che, seppur apparentemente lievi, manifestano un elevato disvalore sociale.
I fatti di causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un cittadino condannato per il reato di evasione. La difesa aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello, sostenendo che la condotta posta in essere dovesse essere inquadrata nell’alveo della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 131-bis del Codice Penale. Secondo la tesi difensiva, le modalità dell’evasione non avrebbero presentato una gravità tale da giustificare il mantenimento della sanzione penale, richiedendo quindi un proscioglimento per esiguità dell’offesa.
La decisione della Corte di Cassazione
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato come i motivi presentati fossero meramente riproduttivi di censure già ampiamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito. Viene ribadito che il giudizio sulla tenuità non può essere un terzo grado di merito: se il giudice territoriale ha motivato correttamente l’esclusione del beneficio, la Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella già espressa.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono principalmente nel concetto di disvalore oggettivo della condotta. I giudici hanno confermato che il reato di evasione, per sua stessa natura, collide con l’esigenza dello Stato di mantenere il controllo sui soggetti sottoposti a restrizione della libertà. La valutazione compiuta nei gradi precedenti ha evidenziato che la fuga del ricorrente non poteva essere considerata un fatto di lieve entità. L’incompatibilità tra la condotta di evasione e la particolare tenuità del fatto è stata dunque motivata sulla base della gravità intrinseca dell’azione, che rende irrilevante ogni tentativo di minimizzare l’accaduto in sede di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza sottolinea che l’accesso ai benefici dell’articolo 131-bis c.p. non è un diritto automatico, ma l’esito di un rigoroso scrutinio sulla gravità del reato e sulla condotta dell’autore. Per il reato di evasione, il margine di applicabilità della norma risulta estremamente ridotto a causa dell’offesa arrecata all’autorità giudiziaria. Oltre alla conferma della condanna, l’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
È possibile ottenere la particolare tenuità del fatto per il reato di evasione?
Sebbene non esclusa a priori, la giurisprudenza tende a negarla quando il disvalore oggettivo della fuga è ritenuto incompatibile con la scarsa offensività richiesta dalla legge.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripropone motivi già discussi in Appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Cassazione non può riesaminare il merito dei fatti se la motivazione del giudice precedente è logica e corretta.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42546 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42546 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ritenere non applicabile, per l’evasione contestata al ricorrente, la causa di non punibilità prev dall’ad 131 bis cp per il disvalore oggettivo della condotta, ritenuto, con valutazione di me non censurabile in questa sede, incompatibile con la previsione normativa invocata dalla difesa rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2023.