Particolare tenuità del fatto: i limiti della Riforma Cartabia
La particolare tenuità del fatto rappresenta uno degli istituti più rilevanti per la deflazione del sistema penale, permettendo l’esclusione della punibilità quando l’offesa è minima e il comportamento non è abituale. Tuttavia, la recente giurisprudenza della Cassazione chiarisce che l’ampliamento dei limiti edittali introdotto dalla Riforma Cartabia non può tradursi in un automatismo, specialmente in presenza di precedenti penali specifici.
L’analisi dei fatti
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato in secondo grado per il reato previsto dall’art. 495 del codice penale, ovvero per aver fornito false dichiarazioni sulla propria identità a un pubblico ufficiale. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. Secondo la difesa, i nuovi parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 150 del 2022 avrebbero dovuto consentire il riconoscimento della causa di non punibilità, nonostante la condotta contestata.
La decisione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato fermamente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno sottolineato che, sebbene la normativa vigente abbia esteso l’ambito di applicazione della particolare tenuità del fatto, rimangono fermi i presupposti soggettivi legati alla condotta del reo. Nel caso specifico, l’imputato non poteva beneficiare dell’esclusione della punibilità a causa della sua storia giudiziaria, caratterizzata da precedenti specifici che denotano una tendenza alla reiterazione del reato.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul concetto di abitualità del reato. L’art. 131-bis, comma quarto, c.p. stabilisce chiaramente che la punibilità non può essere esclusa quando l’autore ha commesso più reati della stessa indole. L’imputato risultava gravato da ben due precedenti condanne proprio per la violazione dell’art. 495 c.p. Questa circostanza integra perfettamente il presupposto dell’abitualità, rendendo irrilevante qualsiasi argomentazione basata sulla presunta scarsa offensività del singolo episodio contestato. La Corte ha inoltre evidenziato come il ricorso si limitasse a enunciare i motivi senza illustrare adeguatamente le ragioni per cui, nonostante i precedenti, si sarebbe dovuto applicare il beneficio.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la particolare tenuità del fatto è preclusa a chi dimostra una persistenza nel crimine attraverso la commissione di reati analoghi. La riforma del sistema penale mira a premiare la condotta occasionale e di scarso rilievo, ma non può diventare uno scudo per chi delinque abitualmente. Oltre al rigetto del ricorso, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a conferma della manifesta infondatezza delle doglianze espresse.
Quando si può richiedere la particolare tenuità del fatto?
Si può richiedere quando il reato prevede una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni e l’offesa risulta di particolare tenuità per modalità della condotta ed esiguità del danno.
Cosa impedisce il riconoscimento della non punibilità?
L’abitualità del comportamento è il principale ostacolo. Se l’autore ha commesso più reati della stessa indole o è un delinquente abituale, il beneficio non può essere concesso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna precedente, il ricorrente viene solitamente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46750 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46750 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per il rato di cui all’art. 495 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che invoca l’applicabilità dell’art. 131bis cod. pen alla luce dei nuovi limiti edittali stabiliti dal d. Igs. n. 150 del 2022 manifestamente infondato poiché, come emerge dalla sentenza impugnata, l’imputato risulta gravato da due precedenti condanne per il reato di cui all’art. 495 cod. pen. il che osta al riconoscimento della richiesta causa di esclusione della punibilità integrando il presupposto della abitualità ex art. 131-bis, comma quarto, cod. pen. (sub specie della commissione di “più reati della stessa indole”) meramente enunciati ma non illustrati in ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/11/2023