Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1246 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1246 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/01/1972 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo (a) il riconoscimento della causa di non punibil prevista dall’art. 131-bis cod. pen., (b) l’annullamento della sentenza impu relativamente alla mancata concessione dell’art. 131 -bis cod. pen.
Il difensore, Avv. NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’accoglimento de ricorso.
RITENUTO IN FATI -0
La Corte di appello di Roma confermava la condanna del ricorrente per i reati agli artt. 474 e 648 cod. pen. e, concedendo l’attenuante prevista dall’art. 648, c cod. pen., applicate le generiche, e tenuto conto della continuazione, infliggeva di mesi sette di reclusione ed euro trecento di multa.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduce
2.1. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in all’accertamento di responsabilità: la responsabilità sarebbe stata confermata non la grossolanità del falso,
2.2 violazione di legge e vizio di motivazione: la concessione della causa d punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. sarebbe stata denegata, facendo rif alla natura ostativa del limite edittale della ricettazione, nonostante la con dell’attenuante prevista dall’art. 648, comma 4, cod. pen. di fatto eliminasse minimo edittale, il che, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella s n. 156 del 2020, avrebbe consentito la concessione del beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto re doglianze già avanzate con la prima impugnazione e ritenute infondate con motivazio priva di vizi logici ed aderente alle emergenze processuali, che non si presta ad censura in questa sede, anche tenuto conto del fatto che le valutazioni in ordi capacità dimostrative delle prove sono preluse alla Corte di legittimità.
Il collegio riafferma che in materia di estensione dei poteri della Cassazione in alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di le non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativ prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione de logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate – in ossequio al pri autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).
Nel caso in esame la Corte di appello, con motivazione che non si presta a cens rilevava che la consulenza svolta da esperti di marchi contraffatti accertava che i pur non essendo conformi a quelli veri, erano stati fedelmente riprodotti ed erano ad indurre in inganno un consumatore medio (pag. 1 della sentenza impugnata)
2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2020 ha infatti dichi l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis del codice penale, inserito comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante “Disposizion materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’ar comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”, nella parte in c
consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.
Nel caso in esame il riconoscimento dell’attenuante speciale della lieve entit ricettazione ha – di fatto – eliminato il “minimo edittale” dalla forbic determinata dalla legge per infliggere in concreto la sanzione, dato che l prevista, per la condotta di ricettazione di lieve entità è quella della reclus a sei anni”, senza alcuna indicazione relativa alla soglia edittale minima.
La Corte di appello ha, dunque, fondato il rigetto del beneficio previsto d 131-bis cod. pen. su una valutazione errata, ovvero sul fatto che i limiti previsti dall’art. 648 cod. pen. fossero ostativi al riconoscimento della cau punibilità.
In materia il collegio riafferma che la causa di esclusione della punibi particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., a seguito della sentenza dell Corte cost. n. 156 del 2020, può essere riconosciuta nel giudizio di legittimit rinvio del processo alla sede di merito, anche con riferimento all’ipotesi l delitto di ricettazione ex art. 648 cpv. cod. pen., a condizione che i presupposti applicabilità siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari u accertamenti fattuali (Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020, COGNOME, Rv. 279971 –
Tuttavia, nel caso in esame, i provvedimenti di merito non consentono rilevazione “diretta” da parte della Cassazione della sussistenza dei presuppo l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., sicché, sul punto, la sentenza de annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’art. 131-bis cod. pen., con rinvi nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dic inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso, il giorno 7 novembre 2024.