Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24221 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24221 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato a GELA il 24/06/1970
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta – in riforma del sentenza di condanna pronunciata in primo grado – ha prosciolto NOME NOME NOME dal reato di minacce aggravate, perché non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che il primo motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identich doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 3 dell sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato;
che il secondo motivo è intrinsecamente generico, essendo privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferim motivazione dell’atto impugnato; che, in ogni caso, la valutazione delle dichiarazioni rese da testimone indiretto, così come quelle rese dal teste diretto, sono rimesse alla valutazione d giudice di merito;
che, con il terzo motivo, il ricorrente ha articolato alcune generiche censure che son all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettua dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 d 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata;
– che il quarto motivo è inammissibile, atteso che la rinnovazione dell’istruttoria giudizio di appello, considerata la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in pri grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. 12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266820); che, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l’oggettiva necessità dell’incombente istruttorio e conseguenza, l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, COGNOME, Rv. 258236); che la Corte di appello, nel caso in esame, ha reso motivazione congrua in fatto e corretta i diritto, in ordine all’esercizio dei suoi poteri discrezionali relativi alla rinnovazione dell’i di batti mentale;
che il quinto motivo è manifestamente infondato, atteso che, «in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n del 2022, il giudice che emette sentenza ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è tenuto pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento presentata dalla parte civile l’accoglimento di essa costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione de spese processuali sostenute dalla parte civile» (Sez. 6, n. 50235 del 21/11/2023, Terranova, Rv. 285671);
– che le note depositate dall’avv. NOME COGNOME non contengono argomentazioni che consentano di superare l’originario vaglio inammissibilità;
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il
4
giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente