Particolare Tenuità del Fatto: Rifiutare l’Alcoltest Dopo un Incidente è Reato Lieve?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di circolazione stradale e reati connessi: il rifiuto di sottoporsi ai test per la rilevazione di alcol o droghe non può essere considerato di particolare tenuità del fatto se avviene dopo aver causato un incidente. Questa decisione chiarisce come il contesto in cui il reato viene commesso sia determinante per valutarne la gravità complessiva.
La Vicenda Giudiziaria
Il caso trae origine dalla condanna di un automobilista da parte del Tribunale e successivamente della Corte d’Appello. L’imputato era stato riconosciuto colpevole dei reati previsti dagli articoli 186 e 187 del Codice della Strada per essersi arbitrariamente rifiutato di sottoporsi agli accertamenti clinico-tossicologici volti a verificare la presenza di sostanze stupefacenti o alcoliche nel suo organismo. La situazione era aggravata dal fatto che l’uomo, alla guida della sua utilitaria, aveva provocato un sinistro stradale.
La condanna era stata fissata in sei mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda, oltre a sanzioni accessorie come la sospensione della patente per un anno e la confisca del veicolo.
Il Ricorso e la Tesi sulla Particolare Tenuità del Fatto
Contro la sentenza d’appello, la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione, basandosi su un unico motivo: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’articolo 131-bis del Codice Penale. Secondo il ricorrente, il suo comportamento, pur costituendo reato, sarebbe stato talmente lieve da non meritare una sanzione penale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo completamente la tesi difensiva. Gli Ermellini hanno innanzitutto osservato che il motivo del ricorso non faceva altro che riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
Nel merito, la Corte ha spiegato perché il fatto non potesse essere considerato di lieve entità. La valutazione della gravità del reato non può limitarsi al mero titolo astratto (il “rifiuto”), ma deve considerare il contesto concreto in cui è avvenuto. In questo caso, gli elementi decisivi sono stati:
1. Il Contesto Fattuale: Il rifiuto è stato opposto a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un’altra autovettura.
2. La Gravità Concreta: La circostanza del sinistro rende il rifiuto particolarmente grave, poiché impedisce di accertare le condizioni psicofisiche del conducente in un momento critico per la sicurezza stradale.
3. Il Grado della Colpa: Il comportamento dell’imputato, che ha prima causato un incidente e poi si è sottratto ai controlli, denota un grado di colpa e una pericolosità sociale che sono incompatibili con la “particolare tenuità”.
La Corte ha concluso che la decisione della Corte d’Appello era perfettamente in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza, richiamando una nota sentenza delle Sezioni Unite (sent. Tushaj, n. 13681/2016), che ha tracciato i confini applicativi dell’istituto.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione invia un messaggio chiaro: la scelta di sottrarsi ai controlli su alcol e droga dopo un incidente stradale è una condotta che, per sua natura, mal si concilia con la nozione di “fatto di particolare tenuità”. La valutazione del giudice deve essere ancorata alla realtà dei fatti e il coinvolgimento in un sinistro è un indicatore oggettivo di una pericolosità che il legislatore intende sanzionare con fermezza. Questa pronuncia conferma che la non punibilità per tenuità è un beneficio riservato a casi di minima offensività, una categoria dalla quale è escluso chi, con il suo rifiuto, ostacola l’accertamento delle responsabilità in un contesto di già alterata sicurezza stradale.
Perché il ricorso dell’automobilista è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e nuova contro la motivazione della sentenza impugnata.
È possibile invocare la particolare tenuità del fatto per il reato di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest?
Secondo questa ordinanza, è molto difficile che venga concessa se il rifiuto avviene in un contesto di concreta gravità, come dopo aver causato un incidente stradale. La Corte valuta l’intero quadro fattuale e un sinistro è un elemento che aggrava la condotta, rendendola incompatibile con la lieve entità.
Quali elementi ha considerato la Corte per escludere la particolare tenuità del fatto?
La Corte ha considerato la gravità concreta del comportamento, valutata non in astratto, ma nel contesto specifico in cui si è verificato. Gli elementi decisivi sono stati il coinvolgimento di un’altra autovettura in un incidente e la pretesa dell’imputato di aver subito l’evento a causa dell’altro conducente, fattori che, uniti al rifiuto, delineano un’offesa di entità non lieve.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45521 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45521 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACERRA il 27/07/1981
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
A
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere del 20 settembre 2022, con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, con sospensione della patente di guida per un anno e confisca del veicolo in sequestro, in ordine al reato di cui all’ art. 186, comma 7 e comma 2 sexies e dall’art. 187, comma 8 cod. strada, perché guidava sulla pubblica via l’autovettura Fiat Punto e si rifiutava arbitrariamente di sottoporsi all’accertamento clinico-tossicologico finalizzato alla verifica della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché agli accertamenti necessari ad accertare lo stato di alterazione psicofisiche, correlato all’utilizzo di sostanze stupefacenti o alcoliche. Con l’aggravante di aver causato un incidente stradale.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo, con l’unico motivo, denuncia di violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen.
Il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Va rilevato che lo stesso riproduce, senza formulare specifica critica, il medesimo profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso correttamente dalla Corte di appello, che ha evidenziato, alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, riferendosi alla concreta gravità del fatto (valutato non per il mero titolo del reato, ma perché il rifiuto è stato opposto in un contesto fattuale particolare, con il coinvolgimento di altra autovettura e sulla pretesa dell’imputato di aver subito l’evento a causa della condotta dell’altro conducente) ed al grado della colpa espressivi di una non lieve entità del fatto di reato, il diniego della concessione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131- bis cod. pen. La motivazione è quindi conforme all’orientamento espresso da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, ed alle altre successive).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo presenti cause di esonero.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.