Particolare Tenuità del Fatto: Inammissibile il Ricorso Basato sul Merito
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, escludendo la punibilità per reati di minima entità. Tuttavia, i confini della sua applicazione sono spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione compiuta dai giudici di merito, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. La difesa lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avevano errato nel non riconoscere la minima offensività della condotta contestata, chiedendo di fatto alla Suprema Corte una nuova valutazione delle circostanze fattuali.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. Con una motivazione sintetica ma incisiva, i giudici hanno stabilito che le censure sollevate dal ricorrente si risolvevano in “inammissibili questioni in fatto”. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a sanzione della temerarietà del suo gravame.
Le Motivazioni: Il Divieto di riesame del merito sulla particolare tenuità del fatto
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare le prove o i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. sulla base di una valutazione delle “modalità e circostanze della condotta”, ritenendole espressive di una “non lieve entità dell’offesa”. Secondo la Cassazione, questa motivazione era corretta, logica e priva di vizi giuridici. Tentare di contestarla, come ha fatto il ricorrente, significa chiedere alla Suprema Corte di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito, un’operazione che le è preclusa.
L’ordinanza ribadisce che la valutazione sulla sussistenza della particolare tenuità del fatto è un apprezzamento fattuale riservato al giudice di merito. Può essere censurata in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o basata su un’errata interpretazione della norma, ma non se l’appellante si limita a proporre una diversa lettura delle risultanze processuali.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia offre un chiaro monito: un ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una terza valutazione dei fatti del processo. Chi intende contestare la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. deve concentrarsi su eventuali vizi di legittimità della decisione (es. il giudice ha ignorato un criterio legale o ha fornito una motivazione palesemente illogica), non sulla semplice speranza che la Cassazione possa vedere i fatti in modo diverso.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende sottolinea inoltre il rischio economico associato alla proposizione di ricorsi palesemente infondati. Tale sanzione ha una funzione dissuasiva, volta a prevenire l’abuso dello strumento processuale e a non sovraccaricare la Suprema Corte con questioni che esulano dalla sua competenza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sollevava questioni di fatto sulla gravità della condotta, cercando di ottenere una nuova valutazione del merito che è preclusa alla Corte di Cassazione. La Corte può solo controllare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti.
Cosa significa ‘particolare tenuità del fatto’ secondo l’art. 131-bis c.p.?
È una causa di non punibilità che si applica quando un reato, pur essendo stato commesso, risulta di minima gravità. La valutazione tiene conto delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, a condizione che il comportamento non sia abituale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Oltre a non ottenere la riforma della sentenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso palesemente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35119 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35119 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(u)
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è palesemente proposto per inammissibili questioni in fatto nel censurare l’esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. rispetto alle ragioni, correttamente motivate e prive di vizi logi .M.-tfue t – to giuridici, che hanno alzarita la decisione in ragione delle modalità e circostan della condotta, espressione di non lieve entità dell’offesa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26.9.2025