Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34400 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34400  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in MAROCCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE D’APPELLO DI CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cata che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro che ha condannato il ricorren pena di mesi quattro di reclusione in ordine al delitto previsto dall’art. 489 cod. pen
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – che lamenta violazione di le art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 co in relazione all’art. 131-bis cod. pen. – non è consentito, perchè inerente a violazi deducibili e non dedotte in precedenza. Sul punto, la Corte di cassazione ha specifica tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la pri cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., s articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d’appello (Sez. del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678). Nel caso di specie, la causa di esclusione della p per particolare tenuità del fatto come riformata in senso più favorevole (appl generalizzata a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni, elim riferimento al limite massimo della pena edittale; inserimento, tra i parametri util
giudice per valutare l’offensività del fatto, anche della condotta susseguente al re suscettibile di deduzione nel giudizio di appello, essendo la sentenza stata emessa dicembre 2024 e la novella normativa già in vigore dal 30 dicembre 2022: per quanto l’ era stato proposto prima della riforma dell’art. 131-bis cod. pen. – intervenuta a mez 1, comma 1, lett. c) n. 1 del d.lgs. 30 ottobre 2022 n. 150 – la richiesta di appli causa di non punibilità non è stata avanzata neanche in sede di conclusioni. Pertanto, l avanzata dalla difesa in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. i all’art. 131-bis cod. pen. integra un motivo inedito. A tale conclusione deve giu guardando al principio di diritto fissato da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, R – 01, che in ordine alla introduzione della nuova causa di punibilità, di cui all’art pen. affermava che solo se la sentenza impugnata è anteriore alla entrata in vigore d 16 marzo 2015, n. 28, l’applicazione dell’istituto nel giudizio di legittimità va riten senza rinvio del processo nella sede di merito e se la Corte di cassazione, sulla bas accertato e valutato nella decisione, riconosce la sussistenza della causa di non pu dichiara d’ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza im norma dell’art. 620, comma primo lett I), cod. proc. pen. (nello stesso senso, con r alla novella dell’art. 131 bis cod. pen. Sez. 1, n. 46924 del 13/07/2023, Rv. 285408 anche in considerazione del condivisibile principio per il quale l’applicabilità della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., in ragione della natura sostanziale questione proponibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, a condizione che il che ne è onerato a pena di inammissibilità del ricorso per genericità, alleghi l’esi “novum”, non deducibile prima della novellazione della norma, che imponga una rivalutaz del fatto ai fini dell’applicazione dell’esimente (Sez. 4, n. 15815 del 15/03/ 14/04/2023, n.m., in una fattispecie relativa a reato sanzionato con pena che già c l’applicazione della causa di non punibilità, in cui la Corte ha escluso che costituisse la modifica della cornice edittale seguita alla novellazione dell’art. 131-bis c sostanza, nel caso in esame, la sentenza è successiva alla modifica normativa più favo comunque il ricorso è generico perché non chiarisce sotto quale profilo l’innovazione n troverebbe applicazione per l’imputato. Infine, come affermato da Sez. 5, n. 4 27/10/2021, dep. 10/02/2022, COGNOME, Rv. 282773 – 01, in tema di esclusione della p per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bi può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui a comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della d della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilit N. 57491 del 2017 Rv. 271877 – 01, N. 43838 del 2016 Rv. 268281 – 01, N. 21465 del 2019 275782 – 01, N. 23174 del 2018 Rv. 272789 – 01, N. 20270 del 2016 Rv. 266678 – 01, N. 1 del 2017 Rv. 269913 – 01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
v
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025
Il consigliere estensore
P esidente