Particolare Tenuità del Fatto: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità di un ricorso e sui limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. Questo principio, pensato per escludere la punibilità per reati di minima offensività, non può essere invocato attraverso un ricorso generico e in presenza di elementi ostativi come la ripetitività della condotta. Analizziamo insieme la decisione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente era la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva che il reato commesso rientrasse in questa categoria, meritando quindi l’esclusione della sanzione penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione, ma si è fermata a un livello preliminare, giudicando l’atto di impugnazione come non idoneo a provocare una nuova valutazione del caso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: il ricorso sulla particolare tenuità del fatto è stato respinto
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi fondamentali. In primo luogo, ha qualificato il ricorso come ‘generico’, ‘aspecifico’ e, in definitiva, ‘manifestamente infondato’. Secondo i giudici, l’atto presentato non conteneva una critica puntuale e argomentata contro la sentenza della Corte d’Appello, ma si limitava a riproporre una richiesta già vagliata e respinta.
In secondo luogo, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione adeguata e congrua per escludere la particolare tenuità del fatto. Nello specifico, i giudici di merito avevano correttamente sottolineato due elementi decisivi:
1. Danno non irrisorio: I danni arrecati ai veicoli parcheggiati non potevano essere considerati di entità trascurabile o irrisoria.
2. Condotta ripetuta: La ripetitività del comportamento dell’imputato rappresentava un ulteriore ostacolo all’applicazione del beneficio, che presuppone un comportamento non abituale.
Il ricorso, omettendo di confrontarsi con queste specifiche ragioni, è stato giudicato meramente apparente, incapace di assolvere alla sua funzione tipica di critica argomentata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per cassazione deve essere specifico e non può limitarsi a una generica contestazione. Per invocare con successo la particolare tenuità del fatto, è necessario dimostrare che l’offesa sia minima e che il comportamento non sia abituale. La decisione sottolinea che, in presenza di una motivazione chiara da parte del giudice di merito che esclude tali presupposti (come un danno non trascurabile o una condotta reiterata), un ricorso che ignori tali punti sarà inevitabilmente dichiarato inammissibile. Per gli operatori del diritto, ciò significa che ogni impugnazione deve essere costruita come una critica mirata e dettagliata alla sentenza che si intende contestare, pena la sua inefficacia.
Quando un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando è generico, aspecifico e non presenta una critica argomentata contro la sentenza impugnata, risultando di fatto solo un atto apparente.
Perché la Corte non ha applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte non l’ha applicata perché la sentenza di merito aveva già correttamente motivato che i danni causati non erano irrisori e che la condotta dell’imputato era stata ripetuta, due condizioni che ostacolano il riconoscimento di tale beneficio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45469 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45469 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NOVARA il 10/08/1976
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., -oltre a essere generico e aspecifico, in quanto privo di reali censure alla sentenza impugnata- è manifestamente infondato, atteso che, diversamente da quanto genericamente obiettato dal ricorrente, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti a pagina 4 (par. 2) della sentenza impugnata, dove la censura veniva puntualmente disattesk dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che i danni arrecati ai v parcheggiati per strada non sono irrisori e che la ripetuta condotta non consente di ritenere i fatto di particolare tenuità;
che, per tale ragione lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente