Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23577 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23577 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a BATTIPAGLIA il 05/12/1989
avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
i
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di cui
all’art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché
costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già
adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in punto di responsabilità, con riguardo alla identificazione dell’odierna
ricorrente, persona nota agli agenti operanti, in entrambe gli episodi in cui veniva notata nel piazzala antistante all’immobile.
Il precedente per evasione e i reiterati precedenti penali hanno ragionevolmente motivato la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. perché ritenuti elementi ostativi alla valutazione in concreto della condotta come espressiva di minima offensività.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 maggio 2025