Particolare tenuità del fatto: i limiti del ricorso in Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente chiarito i criteri di ammissibilità dei ricorsi riguardanti la particolare tenuità del fatto, sottolineando come la genericità dei motivi possa condurre a pesanti sanzioni pecuniarie. La decisione analizza il confine tra la legittima critica a una sentenza e la mera riproposizione di argomenti già ampiamente vagliati dai giudici di merito.
L’analisi dei fatti
La vicenda riguarda un imputato che ha presentato ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva confermato la sua responsabilità penale escludendo l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La difesa sosteneva che l’offesa arrecata fosse di entità tale da giustificare la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Tuttavia, l’atto di impugnazione non introduceva elementi nuovi o critiche specifiche alla motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a ripresentare le medesime lamentele già esposte e respinte in secondo grado.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato che l’impugnazione era priva della necessaria specificità richiesta dal codice di procedura penale. Quando un ricorso si limita a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata, esso non può essere accolto. La Corte ha inoltre applicato una sanzione pecuniaria di tremila euro a carico del ricorrente, ravvisando una colpa nella presentazione di un ricorso manifestamente infondato.
Particolare tenuità del fatto: i limiti del ricorso
Il principio cardine espresso in questa sede riguarda l’autosufficienza e la specificità del ricorso. Non è sufficiente invocare la particolare tenuità del fatto in modo astratto; è necessario dimostrare perché la valutazione del giudice di merito sia stata illogica o contraria alla legge. La Cassazione non è un terzo grado di merito in cui si può sperare in una nuova valutazione dei fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la correttezza del processo e della motivazione.
Quando la particolare tenuità del fatto è esclusa
L’esclusione del beneficio previsto dall’art. 131-bis c.p. è legittima quando il giudice di merito fornisce una motivazione congrua e priva di vizi logici. Se la sentenza di appello ha già analizzato i presupposti della tenuità e li ha esclusi con argomentazioni solide, il ricorrente ha l’onere di contestare puntualmente quei passaggi motivazionali. La semplice riproduzione di motivi generici rende il ricorso inammissibile, precludendo ogni ulteriore esame.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si poggiano sulla constatazione che il ricorso era meramente riproduttivo di questioni già risolte. La sentenza impugnata aveva già correttamente esaminato i presupposti per l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., fornendo risposte adeguate alle doglianze della difesa. La mancanza di nuovi elementi critici ha reso l’impugnazione un atto puramente dilatorio, giustificando così la condanna non solo alle spese processuali, ma anche al versamento di una somma consistente alla Cassa delle Ammende, in linea con la giurisprudenza costituzionale che sanziona l’abuso dello strumento del ricorso.
Le conclusioni
In conclusione, questa pronuncia funge da monito sulla necessità di una difesa tecnica estremamente precisa. Per sperare nel riconoscimento della particolare tenuità del fatto in sede di Cassazione, occorre individuare errori specifici nella sentenza di appello. La genericità non solo porta al rigetto del ricorso, ma espone il ricorrente a costi aggiuntivi significativi. La corretta strategia legale deve quindi puntare sulla puntualità delle contestazioni e sulla reale sussistenza dei presupposti normativi richiesti.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è considerato generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Quando si può applicare la particolare tenuità del fatto?
Si applica quando l’offesa è di scarsa entità e il comportamento non è abituale, permettendo l’esclusione della punibilità nonostante la sussistenza del reato.
È possibile riproporre in Cassazione le stesse critiche dell’appello?
No, il ricorso deve contenere critiche specifiche alla sentenza impugnata e non può limitarsi a riprodurre argomenti già esaminati e respinti dai giudici di secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50634 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50634 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un unico motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura relativi alla sussistenza dei presupposti per l’applicabilit 131-bis cod. pen. già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da sentenza impugnata (si veda pagina 2);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.