Particolare tenuità del fatto: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta una causa di non punibilità che esclude l’applicazione della pena quando il reato commesso è di minima offensività. Tuttavia, per invocarla con successo in un processo, è necessario che i motivi di ricorso siano specifici e giuridicamente fondati. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione, la n. 43052 del 2023, chiarisce i limiti di ammissibilità di un ricorso basato su tale istituto, sottolineando l’importanza del rigore argomentativo.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna in primo grado per i reati di furto aggravato in concorso e danneggiamento. La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, aveva ridotto la pena all’imputato, escludendo una delle aggravanti e riconoscendo la prevalenza delle attenuanti generiche. Nonostante la riduzione della pena, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato basava il suo ricorso su due motivi principali:
1. Vizio di motivazione: Sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel negare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., basando la propria argomentazione su un’interpretazione della norma che, a suo dire, era in contrasto con il dato normativo.
2. Violazione di legge: Invocava le modifiche normative introdotte dalla cosiddetta ‘Riforma Cartabia’ (d.lgs. n. 150/2022) in relazione all’art. 131-bis, sostenendo che il suo comportamento successivo al reato (essersi presentato spontaneamente ai Carabinieri) dovesse essere valutato favorevolmente.
Le Motivazioni della Cassazione sulla particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fornendo chiarimenti cruciali su entrambi i motivi proposti.
In primo luogo, riguardo al presunto vizio di motivazione, i giudici hanno qualificato il motivo come ‘indeducibile’ e ‘manifestamente infondato’. La Corte ha spiegato che la valutazione della Corte d’Appello era corretta, in quanto si era basata sulla pena edittale prevista per il reato al momento della decisione, secondo la normativa allora vigente. Proporre interpretazioni ermeneutiche in ‘palese contrasto’ con la legge rende il motivo di ricorso da subito inaccoglibile.
In secondo luogo, la Cassazione ha ritenuto inammissibile anche il motivo relativo alla violazione di legge, definendolo ‘generico’. L’imputato si era limitato a menzionare il suo comportamento post-delittum senza però confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito, infatti, avevano già escluso la particolare tenuità del fatto non solo per motivi formali, ma anche sostanziali, evidenziando ‘profili di gravità del fatto complessivamente considerato’. Un ricorso generico, che non contesta punto per punto le ragioni della decisione, non può essere esaminato dalla Suprema Corte.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione ribadisce due principi fondamentali in materia di impugnazioni. Primo, non è possibile fondare un ricorso su interpretazioni normative palesemente errate o non applicabili al caso concreto. Secondo, un ricorso non può essere generico, ma deve affrontare in modo specifico e puntuale le argomentazioni contenute nella sentenza che si intende contestare. La conseguenza dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma che un ricorso infondato non è privo di conseguenze negative.
Quando un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si fonda su motivi manifestamente infondati, come l’errata interpretazione della legge applicabile, oppure quando è generico, cioè non contesta in modo specifico le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Perché la Corte non ha considerato le nuove norme della Riforma Cartabia invocate dal ricorrente?
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la valutazione sulla concedibilità dell’art. 131-bis c.p. doveva essere effettuata sulla base della pena edittale prevista dalla legge in vigore al momento del provvedimento impugnato, rendendo l’argomento del ricorrente basato su interpretazioni contrastanti con il dato normativo.
Un comportamento positivo dopo il reato è sufficiente a ottenere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto?
No, non è sufficiente. La sentenza impugnata aveva già escluso la tenuità del fatto basandosi su evidenti profili di gravità del reato nel suo complesso. La Cassazione ha ritenuto che il semplice fatto di menzionare genericamente un comportamento successivo (come il presentarsi ai Carabinieri) non fosse sufficiente a superare la valutazione di gravità già motivata dai giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43052 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43052 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza de 13.06.2022 con cui la Corte di appello di Perugia ha parzialmente riformato limitatamente alla pena ridotta, previa esclusione dell’aggravante di cui all’a n.6 cod. pen. e ritenuta la prevalenza delle già concesse attenuanti generich mesi sei di reclusione ed euro 1400,00 di multa – la pronuncia di primo grado d Tribunale della medesima città emessa in data 04.06.2021 che aveva accertato l responsabilità dell’imputato per il reato di cui agli artt.110, 624, 625 n.2 e pen. di cui al capo a) e per il reato previsto dagli artt.110, 635 cod. pen. capo b) e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 multa;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione i ordine al diniego dell’applicazione dell’istituto di cui all’art.131 bis co indeducibile in quanto relativa a prospettazione di enunciati ermeneutici in pa contrasto con il dato normativo; dunque, manifestamente infondato considerata la pena edittale di cui occorreva tener conto all’epoca del provvedimento;
Considerato che il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge in relazione agli artt.2 e 131-bis cod. pen. come modificato dal d.lgs. n.150/ non è consentito in sede di legittimità perché generico essendosi limitat prospettare peraltro genericamente il comportamento che l’imputato avrebbe assunto dopo la commissione del reato – presentandosi spontaneamente ai Carabinieri – nonostante la sentenza impugnata avesse in ogni caso già escluso ricorrenza della tenuità del fatto alla luce degli evidenziti profili di gravità complessivamente considerato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 04.10.2023.