Particolare tenuità del fatto: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la proporzionalità della sanzione penale, escludendo la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione è spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per analizzare i limiti entro cui è possibile contestare in sede di legittimità la decisione di un giudice di non applicare tale causa di non punibilità.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato in primo grado e in appello per il reato di falso (artt. 110, 482, 477 c.p.). L’imputato, ritenendo che il fatto commesso fosse di lieve entità, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando proprio la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, i giudici dei precedenti gradi di giudizio avrebbero errato nel non riconoscere la minima offensività della condotta, violando così la legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ovvero non stabilisce se il fatto fosse o meno di particolare tenuità. Piuttosto, si concentra sulla natura dei motivi di ricorso ammissibili dinanzi alla Corte di Cassazione. In conseguenza dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: i limiti al sindacato sulla particolare tenuità del fatto
La Corte ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. Ciò significa che la Suprema Corte non può riesaminare i fatti e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno già analizzato il caso (Tribunale e Corte d’Appello). Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata non presenti vizi gravi.
Nel caso di specie, il ricorso contestava la correttezza della valutazione compiuta dal giudice di merito sull’entità del fatto. Tuttavia, la Corte ha rilevato che il giudice d’appello aveva fornito una motivazione adeguata per escludere la particolare tenuità del fatto, facendo riferimento a specifici elementi emersi nel processo. Poiché la motivazione esisteva, non era manifestamente illogica né contraddittoria, le censure del ricorrente si traducevano in una richiesta inammissibile di rivalutazione del merito. I vizi di motivazione deducibili in Cassazione sono solo quelli ‘macro’, come la mancanza totale di argomentazioni o una palese illogicità che rende la decisione incomprensibile, non il semplice disaccordo con la conclusione del giudice.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che per contestare con successo in Cassazione la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. non è sufficiente sostenere che il giudice di merito abbia sbagliato la sua valutazione. È invece necessario dimostrare che la sua decisione è viziata da un errore logico-giuridico evidente e insanabile. La pronuncia serve da monito: i ricorsi basati su una mera rilettura dei fatti, senza evidenziare un vizio di legittimità, sono destinati all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie. La discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della tenuità del fatto è ampia e può essere messa in discussione solo entro limiti molto ristretti.
Quando un ricorso in Cassazione per mancata applicazione della particolare tenuità del fatto è inammissibile?
Secondo l’ordinanza, il ricorso è inammissibile quando le censure non denunciano vizi gravi della motivazione, come la sua totale assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà, ma si limitano a contestare la valutazione di merito del giudice precedente, chiedendo di fatto un nuovo giudizio sui fatti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 euro.
La Corte di Cassazione può decidere se un reato è di particolare tenuità?
No, la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il suo ruolo è controllare la legittimità della decisione, verificando che la motivazione con cui è stata esclusa o concessa la particolare tenuità del fatto sia logica, coerente e non assente, senza entrare nel merito della decisione stessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1672 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1672 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 482, 477, cod. pen., e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, congiuntamente trattati in quanto strettamente connessi – che contestano la violazione di legge e la correttezza della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.non sono consentiti, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo. Nel caso di specie, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità è stata correttamente disattesa dal giudice di merito mediante adeguata motivazione, facendo riferimento, sotto diversi profili, agli elementi che hanno escluso una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (vd. p. 3 del provvedimento impugnato);
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/09/2025.