Particolare Tenuità del Fatto: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’istituto della particolare tenuità del fatto rappresenta una valvola di sfogo del sistema penale, volta a escludere la punibilità per reati di minima gravità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso basato su tale istituto possa essere dichiarato inammissibile se non adeguatamente supportato, specialmente in presenza di indici di una certa gravità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Milano, contro la quale un imputato ha proposto ricorso per Cassazione. Il ricorrente sosteneva che il suo caso rientrasse nell’ambito della non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo che i giudici di merito non avessero motivato adeguatamente il diniego di tale beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione concisa ma incisiva, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di tale rigetto non risiede in una nuova valutazione del merito, bensì nel riconoscere la piena adeguatezza e logicità delle argomentazioni già espresse dalla Corte d’Appello. Il ricorrente è stato, di conseguenza, condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Indici Contrari alla Particolare Tenuità del Fatto
Il cuore della decisione risiede nell’analisi delle motivazioni fornite dalla Corte d’Appello per escludere il beneficio. La Cassazione ha evidenziato come i giudici di secondo grado avessero correttamente messo in luce elementi ostativi all’applicazione della non punibilità. Nello specifico, sono stati valorizzati tre aspetti cruciali:
1. La marcata offensività: A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il fatto non è stato ritenuto di lieve entità, ma presentava un grado di lesione del bene giuridico protetto tutt’altro che trascurabile.
2. La scaltrezza e la dimestichezza nell’agire criminale: Il modo in cui il reato è stato commesso rivelava una certa astuzia e familiarità con condotte illecite, elementi che contrastano con l’occasionalità e la scarsa gravità che caratterizzano la particolare tenuità del fatto.
3. I precedenti specifici: La presenza di altre denunce a carico dell’imputato per fatti analoghi è stata considerata un indicatore di una tendenza a delinquere, incompatibile con la natura non abituale del comportamento richiesta dalla norma.
La Corte di Cassazione ha quindi concluso che, a fronte di una motivazione così ben argomentata da parte della Corte d’Appello, il ricorso si rivelava privo di fondamento e, pertanto, inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la particolare tenuità del fatto non è un salvacondotto per ogni reato di modesta entità. La valutazione del giudice deve essere complessiva e tenere conto non solo del danno oggettivo, ma anche delle modalità della condotta e della personalità dell’autore. Proporre un ricorso in Cassazione contestando genericamente il diniego di questo beneficio, senza affrontare specificamente le ragioni addotte dal giudice di merito, si espone a un quasi certo esito di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche. La decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia valutare realisticamente le possibilità di successo di un’impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse già motivato in modo adeguato e logico le ragioni per cui non era applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Quali elementi hanno impedito l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
Gli elementi che hanno escluso il beneficio sono stati tre: la marcata offensività del reato, la scaltrezza dimostrata dall’imputato (indice di dimestichezza con l’agire criminale) e l’esistenza di precedenti denunce a suo carico per fatti simili.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6141 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6141 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 16/02/1997
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di NOME è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi si adduce, la Corte d’appello ha adeguatamente motivato il disconoscimento della particolare tenuità del fatto evidenziandone, in senso contrario, la marcata offensività, la scaltrezza, segno di dimestichezza, nell’agire criminale, e le diverse denunce a piede libero nei suoi confronti per fatti analoghi;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2024
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Il Presidente