Particolare tenuità del fatto: la Cassazione traccia i confini dell’ammissibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti spunti di riflessione sull’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), specialmente nel contesto dei reati legati agli stupefacenti. Con questa decisione, i giudici di legittimità ribadiscono il principio secondo cui il ricorso non può trasformarsi in una terza istanza di merito, specialmente quando le valutazioni della Corte territoriale sono logiche e ben motivate.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un soggetto condannato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, una fattispecie che punisce i cosiddetti ‘fatti di lieve entità’. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando due principali violazioni da parte della Corte d’Appello: la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando entrambi i motivi manifestamente infondati. La decisione si basa su un’argomentazione netta: il ricorrente non ha sollevato questioni di legittimità, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione delle circostanze di fatto, compito che esula dalle competenze della Cassazione. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già esaminato e congruamente motivato il rigetto delle istanze difensive.
Le Motivazioni sulla Particolare Tenuità del Fatto
Il primo motivo di ricorso, relativo alla particolare tenuità del fatto, è stato respinto perché si limitava a riproporre argomenti già vagliati. La Corte territoriale aveva escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. sulla base di elementi concreti e significativi:
1. Quantitativo non esiguo: La quantità di sostanza stupefacente detenuta non era trascurabile.
2. Diversità delle sostanze: La presenza di diversi tipi di droghe è stata considerata un indice di maggiore pericolosità.
3. Carattere non occasionale: Questi elementi, uniti all’assenza di fonti lecite di reddito, sono stati interpretati come indicatori di una condotta non sporadica, ma inserita in un contesto di attività illecita abituale.
La Cassazione ha ritenuto questa valutazione logica e immune da vizi, confermando che tali circostanze sono sufficienti a escludere la minima offensività richiesta per la non punibilità.
Le Motivazioni sul Diniego della Sospensione Condizionale
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di negare la sospensione condizionale della pena. Il ragionamento si fonda sull’impossibilità di formulare un giudizio prognostico positivo sull’imputato, ossia una previsione favorevole circa la sua futura astensione dal commettere reati. Le stesse circostanze che hanno portato a escludere la particolare tenuità del fatto (quantità e diversità della droga, assenza di reddito) sono state ritenute ostative anche alla concessione di questo beneficio. La Corte ha specificato che l’argomentazione della Corte d’Appello, che richiamava la sentenza di primo grado, non era affatto illogica, ma coerente con il quadro fattuale emerso.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione dei fatti. In materia di stupefacenti, elementi come la quantità, la varietà delle sostanze e la situazione economica dell’imputato sono fondamentali per valutare sia la particolare tenuità del fatto sia la possibilità di concedere la sospensione condizionale. La decisione sottolinea che, in presenza di una motivazione logica e coerente da parte dei giudici di merito, le possibilità di un annullamento in sede di legittimità sono estremamente ridotte. Il ricorrente, infine, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
Quando un ricorso per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, si risolve in una mera riproposizione di circostanze di fatto già vagliate e motivatamente respinte dalla corte territoriale, senza sollevare reali questioni di legittimità.
Quali elementi possono impedire l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in un reato di detenzione di stupefacenti?
Elementi come un quantitativo non esiguo di sostanza stupefacente, la diversità delle sostanze detenute e l’assenza di fonti lecite di reddito possono essere considerati indicatori di una condotta non occasionale, impedendo così l’applicazione del beneficio.
Perché la Corte di Cassazione ha confermato il diniego della sospensione condizionale della pena?
La Corte ha confermato il diniego perché ha ritenuto logica la valutazione della corte territoriale, la quale, basandosi sulle stesse circostanze usate per escludere la tenuità del fatto, non ha potuto formulare un giudizio prognostico positivo riguardo la futura astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38094 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38094 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
–
v
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato dall’art. 73, comma 5, d.P.R. ottobre 1990 n.309.
Il motivo attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall’art.131bis cod.pen. è manifestamente infondato; atteso che lo stess si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanza già vagliate dalla Co territoriale, la quale ha congruamente escluso la possibilità di applicazione suddetto articolo sulla base della considerazione inerente al quantitativo no esiguo di sostanza stupefacente detenuto e alla diversità delle sostanze medesime, elementi tali da denotare – in considerazione dell’assenza di fonti lecite di redd – il carattere non occasionale della condotta.
Anche il motivo attinente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è inammissibile in quanto manifestamente infondato; atteso che la Corte territoriale, mediante il richiamo alla sentenza primo grado, ha ritenuto – con argomentazione non illogica – non formulabile, anche in relazione alle circostanze poste alla base del rigetto del moti riguardante l’applicazione dell’art.131 bis cod.pen., un giudizio prognostico positivo in ordine all’astensione dalla futura commissione di reati.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso il 23 settembre 2024