Particolare tenuità del fatto: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, escludendo la punibilità per reati di minima gravità. Tuttavia, la sua applicazione è subordinata a una valutazione discrezionale del giudice di merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità su tale valutazione, dichiarando inammissibile un ricorso che mirava a rimettere in discussione l’analisi fattuale del primo giudice.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare (G.U.P.) del Tribunale di Agrigento, che condannava un individuo alla pena di 700,00 euro di ammenda per un reato previsto dalla legge sulla protezione della fauna selvatica (art. 30, comma 1, lett. b), L. 157/1992).
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo: l’erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, nel caso di specie sussistevano tutti i presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
La Decisione della Cassazione e l’analisi del particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare i fatti del processo o sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
I Requisiti Congiunti dell’Art. 131-bis c.p.
I giudici di legittimità hanno colto l’occasione per ribadire quali siano le condizioni, cumulative e non alternative, per l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto:
1. La particolare tenuità dell’offesa: Questo requisito deve essere valutato sulla base di due ‘indici-requisiti’, ovvero le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo. Il giudice deve ponderare questi elementi utilizzando i criteri guida dell’art. 133, comma 1, del codice penale (gravità del reato desunta dalla natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione; gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa; intensità del dolo o grado della colpa).
2. La non abitualità del comportamento: L’autore del reato non deve essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità.
Solo quando entrambi questi presupposti coesistono, il giudice può escludere la punibilità.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità
La Corte ha stabilito che il ricorso proposto mirava, in sostanza, a ottenere una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto già considerati dal G.U.P. di Agrigento. Il giudice di merito, nella sentenza impugnata, aveva correttamente evidenziato gli indici fattuali che, a suo avviso, impedivano di qualificare il fatto come di particolare tenuità. Contestare questa valutazione in sede di Cassazione si traduce in una censura sul merito della decisione, che è preclusa in tale sede.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto basato su un motivo non deducibile nel giudizio di legittimità. All’inammissibilità è seguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato della giurisprudenza. La valutazione sulla sussistenza della particolare tenuità del fatto è un apprezzamento di merito riservato al giudice che valuta le prove e i fatti. Il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge o vizio di motivazione (se manifestamente illogica o contraddittoria), ma non per contestare l’apprezzamento fattuale compiuto nei gradi precedenti. Per gli operatori del diritto, ciò significa che le argomentazioni a sostegno dell’art. 131-bis c.p. devono essere solidamente fondate e articolate già nei giudizi di merito, poiché le possibilità di farle valere con successo in Cassazione sono estremamente limitate se si risolvono in una mera rilettura dei fatti.
Quali sono le condizioni per applicare la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Le condizioni sono due e devono essere presenti contemporaneamente: la particolare tenuità dell’offesa (valutata in base alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo) e la non abitualità del comportamento dell’autore del reato.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l’appellante contestava la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito riguardo alla tenuità dell’offesa. Tale contestazione è una questione di merito, che non può essere riesaminata nel giudizio di legittimità della Cassazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare i fatti per ottenere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il che significa che può solo controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, ma non può riesaminare i fatti del processo o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30836 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30836 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AGRIGENTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 30 marzo 2023 il G.U.P. del Tribunale di Agrigento ha condannato NOME alla pena di euro 700,00 di ammenda in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 30, comma 1, lett. b) I. 11 febbrai 1992, n. 157.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione al mancato riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., di cu ricorrerebbero i presupposti applicativi.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Con riferimento all’invocata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, infatti, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» dell modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l’indi criterio della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista quello dell non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01).
Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indica nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell’ipotesi disciplinata dall’art.131-bis cod. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). GLYPH –
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente