Particolare Tenuità del Fatto: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di non punire condotte illecite che risultino di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito. Con la recente ordinanza n. 29773/2024, la Corte di Cassazione ribadisce i limiti del proprio sindacato su tale valutazione, dichiarando inammissibile un ricorso basato su una censura ritenuta manifestamente infondata.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, anziché contestare la propria colpevolezza, ha presentato ricorso per cassazione lamentando unicamente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il giudice del gravame avrebbe errato nel non riconoscere la minima gravità della sua condotta.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla particolare tenuità del fatto
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ovvero non stabilisce se la causa di non punibilità fosse o meno applicabile. Piuttosto, la Corte si è fermata a un livello preliminare, giudicando il motivo del ricorso stesso come non meritevole di essere esaminato.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come conseguenza automatica, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Scelta
Il fulcro della decisione risiede nel concetto di ‘manifesta infondatezza’. La Corte Suprema ha osservato che il giudice d’appello aveva già affrontato la questione della particolare tenuità del fatto, fornendo una motivazione ‘logica, coerente e puntuale’ per giustificare il mancato riconoscimento di tale beneficio. In sostanza, la sentenza impugnata spiegava in modo esauriente perché, nel caso specifico, il fatto non potesse essere considerato di lieve entità.
Di fronte a una motivazione adeguata e priva di vizi logici evidenti, il ricorso per cassazione che si limita a riproporre la stessa questione senza evidenziare una specifica illogicità o contraddizione nella decisione del giudice di merito, diventa manifestamente infondato. La Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio in cui si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: per contestare efficacemente in Cassazione la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice di merito. È necessario, invece, dimostrare che quella valutazione è viziata da un errore di diritto o da un difetto di motivazione palese e incontrovertibile. Un ricorso che si limita a presentare una diversa interpretazione dei fatti, a fronte di una motivazione logica e completa, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna a spese e sanzioni pecuniarie.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché il motivo presentato, relativo alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, era manifestamente infondato. Il giudice d’appello aveva già fornito una motivazione logica, coerente e puntuale per la sua decisione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che la critica mossa alla sentenza impugnata è così palesemente priva di fondamento giuridico o logico da non meritare nemmeno un esame approfondito nel merito da parte della Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come conseguenza della declaratoria di inammissibilità del suo ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29773 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29773 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SELARGIUS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO Usid
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata.
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024