Particolare Tenuità del Fatto: Quando un Ricorso Generico è Destinato al Fallimento
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22374/2024, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso. Il caso in esame riguarda la condanna per l’utilizzo indebito di una carta di pagamento e offre spunti cruciali sull’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e sui limiti del sindacato di legittimità. L’esito, una declaratoria di inammissibilità, sottolinea l’importanza di una difesa tecnica precisa e puntuale.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato dalla Corte d’appello di Napoli per l’uso illecito di una carta Bancoposta, ha presentato ricorso per Cassazione articolato su tre distinti motivi. In primo luogo, contestava l’affermazione della sua responsabilità penale. In secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Infine, si doleva del diniego della sospensione condizionale della pena.
La difesa sosteneva che le argomentazioni della corte territoriale fossero errate e illogiche. Tuttavia, come vedremo, la Suprema Corte ha giudicato tali censure del tutto generiche e prive della necessaria specificità.
La Decisione della Cassazione e i Limiti del Particolare Tenuità del Fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda sull’assunto che i motivi di ricorso non erano idonei a scalfire la coerenza logico-giuridica della sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre questioni già esaminate e correttamente risolte nel giudizio d’appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
L’analisi della Corte si è concentrata sulla manifesta infondatezza e aspecificità di ciascun motivo.
Genericità dei Motivi di Ricorso
Il fulcro della decisione risiede nel rilievo che i tre motivi di ricorso erano privi di specificità. La Cassazione ha evidenziato come la difesa non avesse mosso critiche puntuali alla sentenza d’appello, ma si fosse limitata a una contestazione generica, riproponendo di fatto le stesse argomentazioni già vagliate e respinte in secondo grado. Questo vizio procedurale ha impedito alla Corte di entrare nel merito delle questioni, portando direttamente alla declaratoria di inammissibilità.
L’Uso Indebito della Carta e l’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Riguardo al primo motivo, la Corte ha confermato la correttezza della decisione d’appello, secondo cui per l’integrazione del reato di uso indebito non è necessaria l’illegittimità dell’impossessamento della carta, essendo sufficiente il suo utilizzo non autorizzato.
Sul secondo e più rilevante motivo, quello relativo alla particolare tenuità del fatto, la Cassazione ha chiarito un punto importante. Sebbene la presenza di più reati unificati dal vincolo della continuazione non escluda di per sé l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., la valutazione spetta al giudice di merito. In questo caso, la Corte d’appello aveva correttamente valorizzato la natura e la gravità complessiva degli illeciti, considerando anche i beni giuridici protetti, per escludere motivatamente che il fatto potesse essere considerato di particolare tenuità. Tale valutazione, basata su argomenti logici e coerenti, è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità.
Il Diniego della Sospensione Condizionale
Anche il terzo motivo, relativo al diniego della sospensione condizionale della pena, è stato respinto. La Corte d’appello aveva fornito una motivazione logica e coerente per la sua decisione, rendendola incensurabile in Cassazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento offre due insegnamenti fondamentali. Il primo, di carattere processuale, è un monito per i difensori: un ricorso per Cassazione deve essere formulato con estrema precisione, individuando specifici vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata e non limitandosi a una generica riproposizione delle proprie tesi.
Il secondo, di natura sostanziale, riguarda l’istituto della particolare tenuità del fatto. La decisione conferma che, anche in presenza di reati in continuazione, la valutazione sulla tenuità dell’offesa è rimessa a un apprezzamento globale e discrezionale del giudice di merito, il quale deve considerare una serie di indicatori, come la natura e la gravità dei fatti. Una valutazione ben motivata su questi aspetti è difficilmente superabile in sede di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e privi di specificità. Essi si limitavano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’appello, senza contestare in modo puntuale il ragionamento logico e giuridico della sentenza impugnata.
La commissione di più reati impedisce di applicare la “particolare tenuità del fatto”?
No, la pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione non osta di per sé all’applicazione della causa di non punibilità. Tuttavia, il giudice deve compiere una valutazione complessiva della fattispecie, tenendo conto di indicatori come la natura e la gravità degli illeciti, per decidere se la particolare tenuità sussista.
Per il reato di utilizzo indebito di una carta di pagamento è necessario che l’impossessamento della carta sia illegittimo?
No. La Corte ha confermato che, ai fini dell’integrazione del reato, non è necessaria l’illegittimità dell’impossessamento della carta, ma è sufficiente il suo indebito utilizzo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22374 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22374 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Solofra il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che i tre motivi in cui si articola il ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e al diniego della sospensione condizionale della pena, sono privi di specificità perché basati su profili di censura già vagliati e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 2-4);
che, quanto al primo motivo, la Corte d’appello ha dato adeguatamente conto dell’indebito utilizzo della carta Bancoposta da parte dell’imputato, evidenziando, correttamente, come, ai fini dell’integrazione del reato, non sia necessaria l’illegittimità dell’impossessamento della carta (pag. 3);
che, quanto al secondo motivo, sebbene la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non sia di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere
riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale – tenga conto di una serie di indicatori (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064-01), nel caso di specie la Corte territoriale ha valorizzato come la natura e la gravità degli illeciti in continuazione considerata anche la tipologia dei beni giuridici protetti, escludessero la particolare tenuità del fatto (pag. 4);
che, quanto al terzo motivo, la Corte d’appello, applicando correttamente i principi affermati da questa Corte, ha ritenuto di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena con un’argomentazione logica e coerente (pagg. 4-5), incensurabile nel merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 16 aprile 2024.