Particolare Tenuità del Fatto: Quando il Ricorso Generico è Inammissibile
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del sistema giudiziario, evitando la punizione per fatti di reato considerati di minima offensività. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che per invocare con successo questo beneficio è necessario formulare un ricorso specifico e non meramente ripetitivo. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne le implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di porto abusivo di un coltello, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 110/1975. La particolarità della vicenda risiedeva nel contesto: l’imputato era stato trovato in possesso dell’arma bianca in strada, durante il periodo di emergenza Covid, in un orario in cui vigeva il divieto di circolazione. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo la pena a sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda.
La Questione Giuridica e la Particolare Tenuità del Fatto
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il fatto contestato era di lieve entità e non vi era abitualità nel comportamento. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna proprio in virtù della minima offensività della condotta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della tenuità del fatto, ma si è fermata a un gradino prima, ovvero alla valutazione dei requisiti formali e sostanziali del ricorso stesso. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su due pilastri argomentativi principali, entrambi cruciali per comprendere la corretta tecnica di redazione di un ricorso.
1. Genericità e Ripetitività del Ricorso
Il motivo principale dell’inammissibilità risiede nel fatto che il ricorso si limitava a riproporre ‘pedissequamente’ le stesse censure già presentate nel giudizio d’appello. La Corte ha sottolineato che il ricorso non conteneva critiche specifiche contro le argomentazioni della sentenza impugnata. In pratica, l’atto di ricorso era una copia del precedente atto di appello, senza confrontarsi con le ragioni che avevano spinto la Corte d’Appello a negare il beneficio della particolare tenuità del fatto.
2. Corretta Valutazione della Corte d’Appello
La Cassazione ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito. Il diniego dell’art. 131-bis era stato adeguatamente motivato sulla base di due elementi chiave:
* Le modalità della condotta: Essere trovato con un coltello durante un lockdown, in violazione delle norme emergenziali, è stata considerata una circostanza aggravante che escludeva la particolare tenuità.
* I precedenti dell’imputato: La presenza di precedenti penali a carico del soggetto è stata un altro fattore determinante per escludere il beneficio.
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui, ai fini della valutazione della tenuità dell’offesa, è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti più rilevanti (ai sensi dell’art. 133 c.p.), senza doverli analizzare tutti in modo esaustivo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per la pratica legale: un ricorso, specialmente in Cassazione, non può essere un mero ‘copia e incolla’ dei motivi di appello. Deve, invece, essere un atto ‘dialogico’, che si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare, evidenziandone vizi di legge o di motivazione. Invocare la particolare tenuità del fatto richiede di dimostrare non solo la lieve entità del reato, ma anche di smontare le argomentazioni con cui i giudici di merito hanno eventualmente negato tale beneficio. In assenza di questa specificità, il rischio di una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese, è estremamente concreto.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se, come nel caso di specie, si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate nel precedente grado di giudizio, senza formulare critiche specifiche contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali elementi considera il giudice per negare la particolare tenuità del fatto?
Il giudice può negare la non punibilità basandosi su elementi specifici come le modalità della condotta (ad esempio, il porto di un coltello durante un lockdown) e i precedenti penali dell’imputato, ritenendo sufficiente indicare i criteri più rilevanti senza doverli analizzare tutti.
Avere precedenti penali esclude automaticamente l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.?
Sebbene non sia un’esclusione automatica, la sentenza conferma che i precedenti penali sono un elemento rilevante e sufficiente, insieme alle modalità del fatto, per motivare il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36398 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36398 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
y
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 6.12.2024 la Corte d’Appello di Napoli ha 6, parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Napoli in data D.6.2023 di condanna per il reato di cui all’art. 4 L. n. 110 del 1975, riducendo la pena a sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda;
Premesso che il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen.;
Rilevato che il ricorso, al di là una prolungata trattazione introduttiva dell’istituto della particolare tenuità del fatto, reitera pedissequamente il motivo d’appello e prospetta deduzioni generiche, senza articolare critiche specifiche alle ragioni poste a base della sentenza impugnata, salvo invocare la non abitualità del comportamento, laddove invece il diniego era basato sulle modalità della condotta (l’imputato, infatti, era stato trovato in strada con la disponibilità di un coltello nel periodo emergenziale COGNOME in un orario in cui vigeva il divieto di circolazione) e sui precedenti di COGNOME;
Considerato, pertanto, che la sentenza di appello abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen. e non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 dell’8/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01; Sez. 7, n. 10481 del 10/1/2022, COGNOME, Rv. 283044 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto si limita a riproporre le censure già dedotte come motivi di appello, senza avversare specificamente le argomentazioni in virtù delle quali tali motivi non sono stati accolti (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, Rv. 276062 – 01);
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11.9.2025