Particolare tenuità del fatto: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, le condizioni per la sua applicazione sono oggetto di attenta valutazione da parte dei giudici. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 19071/2024) offre un chiaro esempio di come un ricorso basato su una motivazione ritenuta infondata possa essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese.
Il caso in esame: il diniego della particolare tenuità del fatto
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione nella decisione dei giudici di secondo grado, i quali avevano negato l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
Il percorso processuale
In primo e secondo grado, i giudici avevano escluso che il reato commesso potesse essere qualificato come di lieve entità, basando la loro decisione su una valutazione complessiva degli elementi del caso. L’imputato, non condividendo tale valutazione, ha deciso di impugnare la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che la motivazione dei giudici fosse illogica e giuridicamente errata.
La decisione della Cassazione sulla particolare tenuità del fatto
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato manifestamente infondato, e di conseguenza, inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si concentra sulla correttezza formale e logica della motivazione fornita dalla Corte d’Appello.
Le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto che l’unico motivo di ricorso, centrato sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., fosse manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, il giudice d’appello aveva fornito una motivazione esente da vizi logici e giuridici per negare il beneficio. La sentenza impugnata, infatti, aveva adeguatamente spiegato perché non sussistessero i presupposti per la non punibilità, richiamando anche precedenti giurisprudenziali conformi. La Cassazione, in sede di legittimità, non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia coerente e rispettosa dei principi di diritto. In questo caso, la valutazione è stata positiva, rendendo il ricorso privo di fondamento.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione del giudice d’appello per ottenere una riforma della sentenza. È necessario dimostrare un vizio specifico, logico o giuridico, nella motivazione del provvedimento impugnato. Nel contesto della particolare tenuità del fatto, ciò significa che se il giudice di merito esclude l’applicabilità della norma con argomentazioni coerenti e non contraddittorie, basate sui fatti emersi nel processo, il ricorso in Cassazione ha scarse probabilità di successo e rischia di concludersi con una declaratoria di inammissibilità e la condanna a sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto l’unico motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, come manifestamente infondato. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata esente da vizi logici e giuridici.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era il presupposto che il giudice d’appello ha ritenuto mancante per l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
Il provvedimento non specifica nel dettaglio il presupposto mancante, ma afferma che il giudice d’appello ha negato l’applicazione della norma con una motivazione logica e corretta, basata sull’esclusione dei presupposti dell’art. 131-bis del codice penale e richiamando precedenti della stessa indole.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19071 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19071 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto il giudice di appello ne ha negato l’applicazione con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 5 sull’esclusione dei presuppost dell’art. 131-bis cod. pen., ove si richiamano, tra l’altro, recenti precedenti dell stessa indole);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 19 marzo 2024
Il C sihliere estensore
Il Presidente