Particolare Tenuità del Fatto: Quando un Ricorso è Inammissibile?
L’istituto della particolare tenuità del fatto, disciplinato dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per escludere la punibilità in casi di reati di minima offensività. Tuttavia, per invocarne l’applicazione, è necessario presentare argomentazioni specifiche e complete. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso generico su questo punto sia destinato all’insuccesso, portando a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La ricorrente lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La sua difesa si concentrava su un unico aspetto: le cattive condizioni di un bene sottoposto a sequestro, sostenendo che tale circostanza dovesse indurre i giudici a considerare il fatto come lieve. La questione è quindi giunta all’esame della Corte di Cassazione, chiamata a valutare la validità e la fondatezza delle doglianze sollevate.
La Decisione della Cassazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. Secondo i giudici supremi, la censura mossa dalla ricorrente era palesemente generica. Non è sufficiente, infatti, evidenziare un singolo elemento a proprio favore per chiedere l’applicazione di un istituto complesso come quello della particolare tenuità del fatto. È necessario, invece, un’analisi completa che dimostri la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma.
Le Motivazioni: la Genericità del Ricorso
La Corte ha spiegato che la ricorrente si è limitata a sottolineare un dato (le cattive condizioni del bene sequestrato) senza però illustrare in che modo questo si inserisse nel quadro complessivo richiesto dall’art. 131-bis c.p. Tale norma, infatti, richiede una valutazione che tenga conto delle modalità della condotta, dell’esiguità del danno o del pericolo e della non abitualità del comportamento. La difesa non ha fornito argomenti su questi ulteriori e indispensabili requisiti, rendendo la sua richiesta incompleta e, di conseguenza, generica. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica del provvedimento impugnato, non una semplice enunciazione di dissenso basata su un singolo dettaglio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto: un ricorso in Cassazione deve essere redatto con la massima precisione e completezza. Quando si invoca l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è cruciale argomentare in modo dettagliato su tutti i criteri previsti dalla legge. Limitarsi a un’affermazione parziale o generica equivale a presentare un ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie. La specificità non è un mero formalismo, ma la sostanza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la censura relativa alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto era generica. La ricorrente si è limitata a sottolineare un aspetto (le cattive condizioni del bene in sequestro) senza illustrare se sussistessero tutti i presupposti richiesti dalla legge per la declaratoria di non punibilità.
Cosa deve contenere un ricorso per la particolare tenuità del fatto per essere considerato valido?
Basandosi sulla decisione, un ricorso deve contenere un’argomentazione completa che dimostri la presenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 131-bis del codice penale. Non è sufficiente concentrarsi su un singolo elemento, ma è necessario fornire una disamina completa che giustifichi l’applicazione dell’istituto.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2519 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2519 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché la censura sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è generica, essendosi la ricorrente limitata a sottolineare che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, il bene in sequestro non era in buone condizioni, senza però illustrare se fossero sussistenti tutti i presupposti per la declaratoria di non punibilità per particolar tenuità del fatto;
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025.