Particolare Tenuità del Fatto: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale. Tuttavia, il suo corretto utilizzo è subordinato a precisi requisiti, la cui valutazione spetta al giudice di merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione su questo punto, sottolineando come un ricorso generico e non specifico sia destinato all’inammissibilità.
Il Caso: Dalla Condanna per Reati Fallimentari al Ricorso in Cassazione
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato in primo e secondo grado per una serie di reati fallimentari, tra cui la bancarotta fraudolenta. La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado e derubricando alcuni capi d’imputazione a bancarotta semplice, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato.
Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, basandosi su un unico motivo: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo il ricorrente, la sua condotta, considerata nel suo complesso, avrebbe dovuto rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Il Motivo del Ricorso: Mancato Riconoscimento della Particolare Tenuità del Fatto
La difesa ha sostenuto che i giudici di merito avessero errato nel non applicare l’esimente, focalizzandosi principalmente sulla non abitualità della condotta dell’imputato. L’obiettivo era ottenere un annullamento della condanna, facendo leva su una valutazione di minima offensività del comportamento tenuto.
Le Motivazioni della Cassazione: Il Ricorso Generico è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La ragione di tale decisione non risiede in una valutazione di merito sull’applicabilità o meno dell’art. 131-bis, ma su un vizio procedurale fondamentale: la genericità e l’aspecificità del motivo di ricorso.
I giudici supremi hanno evidenziato come il ricorso non si sia confrontato adeguatamente con le argomentazioni (le cosiddette rationes decidendi) già esposte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva negato la particolare tenuità del fatto non solo per la pluralità delle condotte, ma anche per altri elementi ostativi ben precisi:
1. L’intensità del dolo: la corte territoriale aveva riscontrato un’intenzione criminale significativa.
2. La significativa lesione della garanzia patrimoniale: il danno arrecato ai creditori del fallito era stato tutt’altro che trascurabile.
Il ricorrente, nel suo atto, si è limitato a riproporre la questione in termini generali, senza smontare punto per punto le specifiche ragioni che avevano già portato i giudici d’appello a escludere la tenuità del fatto. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve invece essere specifico e criticare puntualmente le motivazioni della sentenza impugnata, dimostrando dove e perché il giudice di merito avrebbe commesso un errore di diritto o un vizio di motivazione.
Conclusioni: L’Onere di Specificità nel Ricorso per Cassazione
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale di legittimità: non basta lamentare un’ingiustizia, ma è necessario dimostrare un vizio concreto e specifico nella decisione impugnata. Chi intende far valere la particolare tenuità del fatto in Cassazione non può limitarsi a una generica richiesta, ma deve affrontare e contestare analiticamente tutte le ragioni fornite dal giudice di merito per negarla. In assenza di tale confronto critico, il ricorso si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità, e come tale è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
È sufficiente invocare la non abitualità del comportamento per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto?
No, secondo l’ordinanza, non è sufficiente. La valutazione della particolare tenuità del fatto richiede un’analisi complessiva che include altri indici, come l’intensità del dolo e l’entità del danno causato, che nel caso di specie consisteva in una significativa lesione della garanzia patrimoniale dei creditori.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché generico e aspecifico. Non ha contestato in modo puntuale le argomentazioni (rationes decidendi) della Corte d’Appello, la quale aveva già escluso la tenuità del fatto sulla base di molteplici elementi, non limitandosi al solo profilo della non abitualità della condotta.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della condanna decisa nei gradi di merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45397 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45397 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Milano, ha confermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di cui agli 110 cod. pen., 216, commi 1, n. 1) e 2, 223, commi 1 e 2, n. 2), 219, commi I. e 2, n. 2 legge fall. (capo A), e derubricato nel delitto di cui all’art. 217, comma 1, n. 1), legg fatti ascritti ai capi A.4) e A.5) della rubrica.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’a 131-bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità in quanto generico e aspecifico, n misura in cui non s confronta con le argomentazioni rese dalla corte territoriale che evidenziato una pluralità di rationes decidendi ostative e ulteriori rispetto al profilo della non abitualità, quali l’intensità del dolo e la significativa lesione della garanzia patrimonia conseguenti perdite per i creditori del fallito.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento nelle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende.
Così deciso il 17 luglio 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente