Particolare tenuità del fatto: ricorso e limiti
La particolare tenuità del fatto è un istituto fondamentale del diritto penale che consente l’esclusione della punibilità per condotte di scarso rilievo offensivo. Tuttavia, la sua applicazione richiede il rispetto di rigorosi criteri procedurali, specialmente quando si giunge dinanzi alla Corte di Cassazione. Una recente ordinanza ha chiarito che la mancata richiesta di tale beneficio nei gradi di merito preclude la possibilità di ottenerlo in sede di legittimità, sanzionando con l’inammissibilità i ricorsi generici e privi di una critica puntuale alla decisione impugnata.
Il caso sulla particolare tenuità del fatto
L’imputato era stato condannato nei gradi di merito per la violazione della normativa sugli stupefacenti, ai sensi dell’Art. 73 del d.P.R. 309/1990. In sede di legittimità, la difesa ha presentato ricorso deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione, puntando specificamente sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto. Tuttavia, l’analisi dei giudici ha evidenziato una carenza strutturale nell’impugnazione, che non ha saputo confrontarsi con le ragioni espresse dalla Corte d’Appello territoriale.
La condanna per violazione della legge sugli stupefacenti
La pronuncia di primo grado, confermata in appello, aveva accertato la responsabilità penale del soggetto. Il tentativo di invocare l’Art. 131-bis c.p. in Cassazione è apparso come un tentativo tardivo di rimediare a una strategia difensiva che non aveva valorizzato tale aspetto nelle fasi precedenti del processo.
L’inammissibilità e la particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte ha rilevato che i motivi di ricorso erano del tutto privi del requisito della specificità. In ambito penale, la doglianza non può limitarsi a una generica affermazione di ingiustizia, ma deve tradursi in una critica effettiva e precisa al tenore motivazionale della decisione impugnata. Nel caso di specie, mancava qualsiasi riferimento alla disciplina della particolare tenuità del fatto nel giudizio di appello, rendendo il motivo inammissibile per novità e genericità.
Il rigetto del ricorso per difetto di specificità
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile poiché non ha sollecitato correttamente l’applicazione della norma di favore durante il secondo grado di giudizio. La Cassazione non può censurare l’omissione di una valutazione su un punto che non è mai stato sottoposto al vaglio dei giudici di merito.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione sulla natura generica delle doglianze espresse dal ricorrente. I motivi di ricorso non contenevano una critica effettiva al tenore motivazionale della sentenza della Corte d’Appello. Inoltre, è stato accertato che la disciplina della particolare tenuità del fatto non era stata oggetto di specifica richiesta nel precedente grado di giudizio, rendendo impossibile contestarne l’omissione in sede di legittimità. La mancanza di un confronto diretto con le ragioni della decisione impugnata determina inevitabilmente l’inammissibilità del ricorso, confermando la condanna definitiva.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre alle spese, è stata irrogata una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a causa della manifesta infondatezza e genericità dell’impugnazione. Questa pronuncia ribadisce l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare tempestivamente i benefici applicabili e contestare in modo analitico i provvedimenti giudiziari fin dai primi gradi di giudizio.
Cosa accade se il ricorso è generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Si può invocare la particolare tenuità del fatto solo in Cassazione?
No, deve essere stata richiesta precedentemente nel giudizio di merito per poter essere oggetto di ricorso in legittimità.
Qual è la conseguenza economica di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una somma alla Cassa delle Ammende, fissata in questo caso a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43902 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43902 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata, nella quale manca il riferimento alla disciplina dell’art. 131-bis cod. pen, di cui non era stata sollecitata l’applicazione con l’appello;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/10/2023