Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13208 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13208 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Larino il 27/11/1976
avverso la sentenza emessa in data 20/11/2024 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte con le quali il sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte depositate in data 20/03/2025 dal difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del 08/01/2024 del Tribunale di Milano che aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 642, comma secondo, cod. pen. con
conseguente irrogazione della pena di un anno di reclusione e condanna, in solido con i coimputati COGNOME Marco Salvatore e COGNOME al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento di provvisionale quantificata in euro 3.000,00.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore fiduciario articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Rileva il ricorrente che la Corte di appello ha escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ritenendo che ricorresse la condizione ostativa della abitualità di comportamento in ragione delle due condanne riportate dall’imputato per reati della stessa indole che, tuttavia, debbono ritenersi estinti ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. bl ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62 bis cod. pen., nonché la mancanza e contraddittorietà della motivazione.
Rileva il ricorrente che con il quarto motivo di appello era stata chiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, tuttavia la Corte territoriale ha totalmente omesso di pronunciarsi sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è fondato.
La Corte di appello ha negato il proscioglimento per particolare tenuità del fatto ritenendo sussistente la condizione ostativa della abitualità del comportamento alla luce delle pregresse condanne.
Tuttavia, come risulta dal certificato penale allegato al ricorso e da quello, più aggiornato, contenuto nel fascicolo di cognizione, l’imputato è attinto da una sentenza di applicazione pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., emessa in data 17/09/2010, irrevocabile dal 27/10/2010 e da una ulteriore, di analoga natura, del 14/10/2010, definitiva dal 15/11/2010. Trattasi di pronunce per delitto con le quali è stata irrogata una pena detentiva complessiva non superiore a due anni di reclusione, congiunta a sanzione pecuniaria.
Poiché non risulta che, nel quinquennio successivo, l’odierno ricorrente abbia riportato altre condanne, i reati giudicati con le sopraindicate sentenze ed i loro effetti penali si sono estinti, ipso iure, a norma dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., senza la necessità di una formale pronuncia da parte del giudice
dell’esecuzione (ex multis Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021- dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515; Sez. 3, n. 19954 del 21/09/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269765; Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, COGNOME, Rv. 266120).
L’elisione di ogni effetto penale della due condanne riportate inibiva pertanto la valutazione delle stesse ai fini della verifica del presupposto ostativo del comportamento abituale previsto dall’art. 131-bis, comma terzo, cod. pen. (nello stesso senso Sez. 5, n. 24089 del 05/05/2022, COGNOME, Rv. 283222, si veda anche Sez. 4, n. 11732 del 17/03/2021, Moiola, Rv. 280705 nel caso omologo di estinzione dei delitti giudicati con procedimento per decreto disciplinato dall’art. 460, comma 5, cod. proc. pen.).
La sentenza impugnata va dunque, sul punto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che dovrà rivalutare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 131-bis cod. proc. pen., senza tenere conto, ai fini del giudizio circa l’abitualità del comportamento, delle sentenze di applicazione pena appostate nel certificato penale.
E’ invece inammissibile il secondo motivo di ricorso relativo alla l’omessa motivazione in punto di diniego di circostanze attenuanti generiche.
Con l’atto di appello, l’odierno ricorrente aveva invocato la diminuente di cui all’art. 62 bis cod. pen. evidenziando, da un lato, il marginale coinvolgimento dell’imputato nel reato contestato e, dall’altro, la risalenza nel tempo delle pregresse condanne penali.
Tale richiesta risulta riportata dalla sentenza impugnata (pag. 4) nella parte relativa alla illustrazione dei motivi di gravame.
Se è vero che a tale profilo la Corte di appello non ha dedicato una apposita valutazione esplicita ad hoc, essa tuttavia deve intendersi logicamente contenuta e indirettamente svolta nelle considerazioni e nelle ragioni esposte per dar conto del diniego di sanzioni sostitutive.
La Corte territoriale, nel formulare giudizio negativo ai sensi dell’art. 58, comma 1, della legge 24 novembre 1981 n. 689, ha infatti evidenziato la gravità del fatto commesso dall’imputato consistito in un’ azione fraudolenta messa in atto in forma organizzata, con creazione di numerose false apparenze e coinvolgimento di vari soggetti compiacenti e ritenuta, pertanto, espressione dell’inserimento di COGNOME in un tessuto delinquenziale non occasionale, così esprimendosi sulla entità del reato e, quindi, su uno degli indici da valutare ai fini della attenuazione del trattamento sanzionatorio.
Va richiamato, al riguardo, il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame,
quando il mancato accoglimento risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr., ex multis, da ultimo, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 – dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018- dep. 2019, COGNOME, Rv. 275500; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741).
PQM
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso Così deciso il 26/03/2025