Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11660 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11660 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2026
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, oltre che riproduttivo di profili di censura già dedotti, seppur in termini oltre modo generici in appello, e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, risulta anche manifestamente infondato, in quanto, nel caso di specie, i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 131bis cod. pen. e dei principi di diritto che regolano la materia (cfr. ex multis , Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), indicando quali ragioni ostative alla configurabilità della particolare tenuità del fatto: l’assoluta intolleranza rispetto alle disposizioni impartite; la gravità e la pericolosità delle condotte realizzate; la reiterazione delle condotte; i numerosi precedenti, anche specifici, posti a carico del ricorrente e dimostrativi di una sua peculiare propensione criminale; l’entità del danno materiale, che, pur in assenza di una esatta quantificazione, deve ritenersi non irrisoria, data la natura dei danneggiamenti posti in essere;
osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche non risulta oggetto di motivo di ricorso in appello, come emerge dal riepilogo contenuto in sentenza (che ha individuato l’oggetto del secondo motivo di ricorso in relazione alla richiesta di una riduzione della pena con richiamo al minimo edittale previsto), riepilogo non contestato dal ricorrente in questa sede (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, COGNOME, n.m.), con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, COGNOME, Rv. 274346);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente