Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11223 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11223 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 11/03/2026 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto.
Letta la memoria della difesa dell’imputato, che tuttavia non contiene argomentazioni idonee a condurre a conclusioni diverse rispetto a quelle di seguito enunciate.
Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso – che denunzia violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto-è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appel puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici m soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentat avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 de 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838). In particolare, si nota che la Corte di appello ha d conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture l delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibil (cfr. pagg.2-3), attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità de fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., del modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Ebbene, la Corte di appello ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte, avendo fatto riferimento al particolare disvalore d condotta, quale emerge dall’utilizzo di un’autovettura intestata ad un terzo per commettere i reato, dal danno causato a beni strumentali indispensabili per lo svolgimento dell’attiv lavorativa della persona offesa, nonché dalla commissione di due reati della stessa indole per cui l’imputato era stato già condannato e della commissione di più reati ex art. 624 cod. pen. ne mesi successivi alla condotta in esame. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/03/2026.
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