Particolare tenuità del fatto: i limiti della non punibilità
La particolare tenuità del fatto rappresenta uno strumento fondamentale per deflazionare il sistema penale, ma la sua applicazione non è un diritto incondizionato del reo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini entro cui il giudice può escludere la punibilità per i reati di scarsa entità, ponendo l’accento sulla condotta complessiva del soggetto e sull’impatto economico del reato.
Il caso e il ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte sollevando due motivi principali: una presunta improcedibilità dell’azione penale e la mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis del Codice Penale.
L’analisi dei giudici di legittimità si è concentrata sulla correttezza procedurale e sulla valutazione del merito operata nei gradi precedenti, confermando un orientamento rigoroso in materia di impugnazioni.
La decisione dell’organo giurisdizionale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto ogni profilo. In primo luogo, ha rilevato che la questione relativa all’improcedibilità non era stata sollevata durante il giudizio di appello. Secondo il dettato dell’art. 606, comma 3, del Codice di Procedura Penale, non è possibile dedurre per la prima volta in Cassazione motivi che non hanno fatto parte dell’atto di gravame originario.
In secondo luogo, i giudici hanno ritenuto infondata la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p., confermando la validità delle motivazioni espresse dalla Corte territoriale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su due pilastri giuridici. Per quanto riguarda l’aspetto procedurale, vige il principio di preclusione: il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato per sanare omissioni difensive avvenute nei gradi di merito.
Sul piano sostanziale, la particolare tenuità del fatto è stata correttamente negata per la maggior parte dei reati contestati a causa di due fattori ostativi: l’abitualità della condotta e l’entità del danno. La Corte ha evidenziato che, laddove i danni patrimoniali siano “sicuramente apprezzabili” e non esigui, viene meno il presupposto della scarsa offensività. Inoltre, la reiterazione dei comportamenti illeciti configura un’abitualità che il legislatore ha inteso sanzionare, escludendo l’accesso a benefici premiali volti a favorire chi commette illeciti isolati e di minima rilevanza.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte ribadiscono che la non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione congiunta della modalità della condotta e dell’esiguità del danno. Se il comportamento del reo rivela una propensione alla violazione sistematica della legge o se il pregiudizio economico arrecato alla vittima è significativo, il beneficio non può essere concesso. L’ordinanza si chiude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, a causa della manifesta infondatezza del ricorso.
Quando viene negata la particolare tenuità del fatto?
Il beneficio viene negato quando il danno patrimoniale arrecato è significativo o quando la condotta dell’imputato risulta abituale e reiterata nel tempo.
Si può contestare l’improcedibilità per la prima volta in Cassazione?
No, secondo l’articolo 606 del codice di procedura penale, i motivi non dedotti precedentemente nell’atto di appello sono considerati inammissibili in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41689 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41689 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che la prima doglianza, in tema di improcedibilità, non risulta precedentemente dedotta nell’atto di gravame, ed è quindi inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, co proc. pen.;
Ritenuto che il secondo profilo di censura, risulta meramente reiterativo e manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione della Corte che, per uno dei reati contestati rilevato la particolare tenuità del fatto, e per gli altri ha argomentatamente escluso l’applica dell’art. 131-bis cod. proc. pen. a fronte dei danni patrimoniali sicuramente apprezzabili e d abitualità delle condotte;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2023.