Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27030 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27030 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2024 del GIUDICE DI PACE di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Ritenuto che l’unico motivo dedotto da NOME COGNOME NOME, relativo all’omessa applicazione dell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, non supera il vagl inammissibilità perché manifestamente infondato.
L’impugnazione non ha dedotto l’avvenuta formulazione della relativa istanza nel corso del giudizio: anzi, le conclusioni formulate innanzi al Giudice di p come riportate nell’epigrafe della sentenza, non ne fanno alcun cenno essendos l’imputato limitato a richiedere “l’assoluzione ex art. 131 cod. pen., minimo d pena e benefici concedibili” . Al riguardo va ribadito che, in tema di procedimen davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità per parti tenuità del fatto di cui all’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, non può essere dic d’ufficio dal giudice, in assenza di deduzione specifica della difesa, richiede ai fini del decisum di improcedibilità la mancata opposizione dell’imputato e de persona offesa, vale a dire una partecipazione non compatibile con la pronunci officiosa; sicché la doglianza avente ad oggetto la improcedibilità per partico tenuità del fatto non può proporsi per la prima volta in sede di legittimità (S n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458).
Né la censura può essere interpretata come relativa alla mancata applicazion della causa di non punibilità del reato, di cui all’art. 131-bis cod. pen. perc istituto non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giu di pace (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Perini, Rv. 271587).
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricor con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della cau di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cas delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, in Roma 6 giugno 2024.