Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1899 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1899 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Sent.n.sez.1576/2025
PU – 05/11/2025
-Relatore –
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso di NOME COGNOME, nato in Romania il DATA_NASCITA, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
1.Con sentenza in data 6 marzo 2025 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 4 aprile 2024 del Tribunale di Ferrara che aveva condannato NOME COGNOME alle pene di legge per due violazioni dell’art. 7, comma 1, decreto legge n. 4 del 2019, conv. dalla legge n. 26 del 2019, consistenti nell’indebita percezione del reddito di cittadinanza (capo 1, relativo a fatti commessi in data 17/5/2019, 11/06/2019, 05/03/2020 e capo 2, relativo a fatti commessi in data 09/09/2020 e 01/02/2021).
2.L’imputato ricorre per cassazione lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione per l’esclusione della causa di non punibilità dell’art. 131bis cod. pen. (primo motivo) e per il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche (secondo motivo).
La parte civile RAGIONE_SOCIALE presenta una memoria difensiva con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che il ricorrente sia condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. GLYPHIl ricorso Ł manifestamente infondato.
L’imputato Ł stato condannato alle pene di legge per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza in seguito alla falsa attestazione della residenza in un indirizzo dove vi era un casolare fatiscente e disabitato mentre era stato cancellato dall’anagrafe del Comune di Ferrara per irreperibilità già dal 4 ottobre 2018.
Invece, l’ulteriore circostanza della falsa attestazione della residenza in Italia da almeno dieci anni, contestata nel capo di imputazione e accertata dai Giudici di merito, non rileva piø, in virtø della sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 2, comma 1, lettera a ), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anzichØ prevedere «per almeno 5 anni».
1.1.Nel primo motivo di ricorso l’imputato non ha contestato l’accertamento di responsabilità, ma ha attaccato la motivazione sul diniego della causa di proscioglimento, osservando che era uno straniero e non era stato valutato il complesso di circostanze, tra cui le precarie condizioni economiche, sociali e di vita; che la somma percepita, pari a 7.000 euro, era irrisoria, mentre in altri casi, quali l’evasione dell’IVA e il furto di energia elettrica, la giurisprudenza aveva riconosciuto la causa di proscioglimento per somme superiori a 30.000; che non era un delinquente abituale e la continuazione tra i fatti non era una causa ostativa; che era stata violata la funzione deflattiva della norma.
Il motivo Ł generico e manifestamente infondato. E’ pacifico in giurisprudenza che il giudizio sulla tenuità del fatto, nella prospettiva delineata dall’art. 131bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., RAGIONE_SOCIALE modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U., n 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Non Ł, comunque, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01 e Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01), il che comporta, per converso, che basta anche un solo elemento, purchØ decisivo, quale a esempio la gravità del fatto, per escludere tale causa di proscioglimento (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, COGNOME, Rv. 273678 – 01). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha motivato la gravità del fatto per la pluralità di false autocertificazioni da parte di un soggetto già gravato da precedenti penali (falso, violazione RAGIONE_SOCIALE norme sull’immigrazione, reato contro il patrimonio), che gli avevano arrecato un beneficio economico di una certa consistenza, per giunta in una contingenza storica, quale quella pandemica, di forte disagio per la collettività, e ha espresso un giudizio negativo sulla sua personalità per non essersi mai presentato nel processo nØ aver mostrato segni di resipiscenza. Ben vero, la giurisprudenza consente di riconoscere la particolare tenuità del fatto anche a dispetto della pluralità di reati e semprechØ non sia configurabile l’abitualità (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01), ma il giudice deve portare in conto una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli
illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità RAGIONE_SOCIALE disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive RAGIONE_SOCIALE condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti. La Corte territoriale si Ł, pertanto, scrupolosamente attenuta a tale principio di diritto. Non Ł corretta poi la deduzione difensiva in ordine alla mancata valorizzazione dell’esigua entità dell’indebito profitto in comparazione con i profitti dell’evasione fiscale e del furto di energia elettrica che hanno giustificato l’applicazione della causa di proscioglimento. Nel primo caso, la legge prevede una soglia di punibilità, per cui la tenuità del fatto Ł commisurata al distanziamento da questa (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, COGNOME Torre Rv. 278946 – 01; Sez. 3, n. 15020 del 22/01/2019, COGNOME, Rv. 275931 – 01; Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276546 – 01; Sez. 3, n. 58442 del 02/10/2018, COGNOME, Rv. 275458 – 01). Nel secondo caso, invece, non si può trarre alcuna utile considerazione dalla sentenza richiamata dalla difesa, perchØ lì la Corte di cassazione, senza esprimersi sull’entità del profitto pari a euro 35.244,12, ha annullato con rinvio la sentenza di merito per l’assorbente ragione che il Giudice aveva applicato la causa di proscioglimento a un furto pluriaggravato, in violazione del requisito edittale (Sez. 5, n. 40396 del 19/09/2022, NOME, non mass.).
1.2.Il secondo motivo, relativo al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche (così in rubrica), attiene invece all’eccessiva entità della pena, all’applicazione della recidiva e al diniego della prevalenza RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, avendo i Giudici stimato l’equivalenza.
1.3. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE. Il ricorrente Ł condannato, altresì, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, costituitosi parte
civile, che liquida, secondo nota presentata, come da dispositivo.
P.Q.M.
Così deciso, il 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME