Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38171 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38171 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME (CUI 04WEPER) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 del GIUDICE DI PACE di TRENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo kaccoglimento del ricorso e lé.annullamento c sentenza impugnata per nuovo giudizio al Giudice di pace di Trento, in d INA MANUALI, on rinvio della versa persona fisica.
RITENUTO IN FATTO
Con la pronuncia sopra indicata, il Giudice di pace di Trent AVV_NOTAIO alla pena di euro 7.000 di multa in quanto ritenuto re reato di cui all’art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, o condannava ponsabile del perché, quale cittadino extra-comunitario si tratteneva senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di allontanamento emesso e notificatogli dal AVV_NOTAIO di Trento in data 15 dicembre 2022, restando oltre il termine di 7 giorni – entro il quale avrebbe dovuto lasciare l’Italia – come da decreto di espulsione emesso dal AVV_NOTAIO il 7 novembre 2022.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, tramite rituale minis ero difensivo, affidandosi a un unico motivo.
Con tale motivo, il difensore dell’interessato denuncia la violaziOne di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, poiché, in udienza era stata chiesta, riten ti sussistenti i presupposti, una sentenza di proscioglimento per particolare ten Jità del fatto, come rilevabile dal verbale d’udienza.
Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giud zio al Giudice di pace di Trento, in diversa persona fisica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
Si rileva, infatti, che il Giudice di pace non ha tenuto conto della richiesta difensiva di proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 34 d.. n. 274 del 2000, pur formulata nell’ambito delle richieste conclusive, come riportato nel verbale dell’udienza di discussione del processo e specificato in rico so.
Appare opportuno, inoltre, ricordare che, secondo l’interpretàzione datane da questa Corte, la disposizione di cui all’art. 34 d.lgs. n. 274 d anche i criteri per poter applicare la relativa causa di pr rappresentata dalla “particolare tenuità” del fatto, riconoscibile, non non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da arrec -minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protett violata, che ricorre quando sussista l’esiguità del danno o I 2000 indica scioglimento, in un episodio re in misura dalla norma del pericolo,
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l’occasionalità della condotta antigiuridica e il modesto grado di colp che devono essere congiuntamente considerati in riferimento al nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive e non all’astratta fa 5, n. 29831 del 13/03/2015, COGNOME, Rv. 265143; Sez. 5, 07/05/2009, COGNOME, Rv. 244910; Sez. 4, n. 24387 del 28/04/200 volezza, indici atto concreto tispecie (Sez. . 34227 del Ciampa, Rv. 234577; Sez. 4, n. 15374 del 15/02/2005, COGNOME, Rv. 231549). Valutate le circostanze fattuali del caso in esame, laddove esse possano indurre a un ridimensionamento della gravità oggettiva e soggettiva del fatto, il Giudice del rinvio dovrà valutare se esse possano essere prese in considerazione al fine di verificare se la reale dimensione offensiva della vicenda consenta o meno di accogliere le conclusioni così come auspicate dalla difesa.
Sulla base delle precedenti considerazioni deriva l’accoglimeto del ricorso e il conseguente annullamento della sentenza impugnata con rin rio per nuovo giudizio, ai sensi dell’art. 623 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), a altro Giudice di pace appartenente al medesimo ufficio (Sez. 1, n. 36216 del 23/09/2010, COGNOME NOME, Rv. 248279), affinché, in piena autonomia, rinnov il giudizio nei confronti del ricorrente limitatamente all’applicabilità dell’istituto di cui all’ar d.lgs. n. 274 del 2000, fornendo la già omessa risposta alla richiesta difensiva e così colmando la lacuna motivazionale sopra rilevata.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata relativamente al punto concerne te la mancata applicazione dell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 con Giudice di pace di Trento, in diversa persona fisica. rinvio per nucvo giudizio al
Così deciso il 15/5/2024