Particolare tenuità del fatto: quando la richiesta è tardiva?
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 47232/2023, offre un’importante lezione sulla tempistica processuale per invocare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Questo principio, fondamentale per evitare sanzioni sproporzionate per reati di minima offensività, non può essere utilizzato come un’ancora di salvezza all’ultimo minuto. Vediamo perché.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato, condannato dal Tribunale per un reato commesso in concorso con altri, relativo alla detenzione di specie ittiche non consentite. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Errata valutazione della responsabilità: sosteneva che non fosse stata accertata con certezza la specie di pesce detenuta, contestando così la sua colpevolezza.
2. Mancata applicazione della non punibilità: lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
3. Pena eccessiva: riteneva la sanzione pecuniaria inflitta sproporzionata.
L’analisi della Corte sul ricorso e la particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una declaratoria di inammissibilità totale del ricorso. Il primo motivo è stato liquidato rapidamente come una “questione di mero fatto”. La Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove e la ricostruzione dei fatti; il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge. Contestare l’accertamento della specie ittica è un’attività propria del processo di merito (primo e secondo grado), non della sede di legittimità.
Anche il terzo motivo, relativo all’eccessività della pena, è stato giudicato inammissibile. La determinazione della sanzione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale deve basarsi sui criteri dell’art. 133 c.p. (gravità del reato, capacità a delinquere). Se la motivazione è adeguata e logica, la Cassazione non può intervenire.
La decisione della Corte sul principio della particolare tenuità del fatto
Il punto cruciale dell’ordinanza risiede nella gestione del secondo motivo. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la questione della particolare tenuità del fatto non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione. Se l’art. 131-bis c.p. era già in vigore al momento della sentenza di merito (come in questo caso), la difesa avrebbe dovuto presentare una richiesta specifica in quella sede. In assenza di una tale richiesta, il giudice di merito non ha alcun obbligo di pronunciarsi d’ufficio sulla questione. Presentare la doglianza solo davanti alla Suprema Corte la rende, pertanto, inammissibile.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base di una giurisprudenza costante (richiamando la sentenza n. 19207/2017). L’inammissibilità deriva dal disposto dell’art. 606, comma 3, c.p.p., che vieta di dedurre con il ricorso per cassazione questioni non prospettate nei gradi di merito. Questo principio garantisce l’ordine processuale ed evita che la Cassazione si trasformi in un’istanza dove introdurre tardivamente argomenti che avrebbero dovuto essere discussi e valutati nel contesto del giudizio di fatto.
La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende è la conseguenza diretta della declaratoria di inammissibilità, sanzionando l’imputato per aver proposto un ricorso privo di fondamento e, quindi, per colpa.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per gli operatori del diritto: le strategie difensive devono essere pianificate e attuate nei tempi e nei modi corretti. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è uno strumento potente, ma il suo utilizzo è precluso se non viene invocata tempestivamente durante il processo di merito. Affidarsi alla Cassazione per rimediare a omissioni pregresse è una strategia destinata al fallimento, con conseguenze economiche negative per l’assistito.
Posso chiedere per la prima volta in Cassazione l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata richiamata in questa ordinanza, se la norma (art. 131-bis c.p.) era già in vigore al momento della sentenza impugnata, la questione deve essere sollevata nei gradi di merito. Proporla per la prima volta in Cassazione rende il motivo di ricorso inammissibile.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e la ricostruzione dei fatti?
No. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare le prove o contestare la ricostruzione fattuale operata dai giudici di primo e secondo grado. Un motivo di ricorso che si limiti a questo viene dichiarato inammissibile perché considerato una “questione di mero fatto”.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver intrapreso un’impugnazione senza fondamento. In questo caso, l’importo è stato fissato in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47232 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47232 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 del TRIBUNALE di TRAPANI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di NOME ivhcneie – imputato dei reato cui agli artt. 110 cod. pen. e 8, in riferimento all’art. 7 lett. a)’ della le 2012 – con il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazi ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità per il reato a lui as rilievo che non si itata accertata la specie di pesce effettivamente detenuta, manifestamente infondato poiché prospetta una questione di mero fatto;
che il secondo motivo di ricorso, con cui censura la violazione di legge e il vi rnni-i.v>,innici in nriln-rinr’n GLYPH marcata GLYPH dlI f-.2. i e-m di nnn p, m ibi u tà · .y n per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile p secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di esclusione d punibilità per la particolare tenuità del fatto, la relativa questione non pu dedotta per la prima volta ;,, LCI.33041V1IC”, l/StarldOVi GLYPH dispe,std di cui aii’a-rt. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore al della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque s relativa causa di esclusione della punibilità (Ser. 3, n. 19207 dei 16/03/2017 Celentano, Rv. 269913);
che il terzo motivo, con il quale si duole dell’eccessività della pena, è par inammissibile perché concernente il trattamento punitivo fissato ; con il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., con determinazione della sola pecuniaria in misura adeguata.
Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuati e detia somma euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profi di colpa nella proposizione del ricorso.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Cosi deciso il 12 maggio 2023