Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12791 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12791 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il 10/07/1983
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a NOME per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Castenaso il 9 novembre 2018);
che l’atto di impugnativa nell’interesse dell’imputata consta di un solo motivo;
che con memoria, trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 6 febbraio 2025, il difensore, lumeggiate le ragioni di ammissibilità del ricorso, ne ha chiesto l’accoglimento;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico, non consentito in questa sede e manifestamente infondato: infatti, la Corte territoriale, motivando l’impugnato diniego con l’evidenziare che il fatto asc all’imputata non potesse considerarsi di esigua offensività in ragione del valore non trascurabile del bene oggetto materiale del tento furto, della sua natura voluttuaria e delle modalità d sottrazione dello stesso frutto di una tecnica predatoria consolidata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata), ha mostrato di essersi attenuta ai principi di diritto secondo cui, ai fini de configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giu sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti ril (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie;
rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore