Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9141 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9141 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a (CINA) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d’appello di Firenze dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione, con sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna, per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000, per essersi, in qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, avvalso delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, al fine di evadere le imposte su un reddito e sul valore aggiunto.
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla causa di non punibilità di cui all’art 131 bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l’integrazione della fattispecie, cosicchØ i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione di detta causa Ł preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, COGNOME, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Si Ł affermato che il disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza Ł demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024 Ud. (dep. 28/07/2015) Rv. 264223).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato che la condotta dell’imputato che ha allegato l’integrale pagamento dell’imposta non può essere valutata positivamente ai fini della configurazione della lieve entità, evidenziando come la volontà elusiva si sia reiterata
Ord. n. sez. 1631/2026
CC – 30/01/2026
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per tre volte, in corrispondenza delle tre fatture indicate in dichiarazione, così determinando un importo complessivo imponibile certamente non irrisorio. La condotta riparativa tenuta dall’imputato Ł stata invece correttamente valutata ai fini del riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art 13 bis d.lgs. 74/2000, nonchØ ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME