Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6949 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6949 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
considerato che, con il primo motivo, COGNOME articola contestazioni, riferi all’elemento soggettivo del reato, che non tengono conto degli ampi rilievi svo dalla Corte di appello, che ha chiarito come egli, presente in Italia da dece capace di esprimersi correttamente in italiano, ha senz’altro compreso il signifi e la portata del divieto di reingresso da lui violato, conseguente all’espul posto, tra l’altro, che egli ha riportato precedente pena, su sua richies analoga condotta e che, nella fattispecie in contestazione, egli si è registrato in albergo sotto falso nome, ciò che dimostra la sua consapevolezza di ciò c sarebbe accaduto qualora avesse declinato correttamente le proprie generalità;
rilevato, in ordine al secondo motivo, che il giudice di merito ha enunciato ragioni ostative all’applicazione della causa di esclusione della punibilità pr dall’art. 131-bis cod. pen., connesse, tra l’altro, alle modalità oggettiv insidiose della condotta accertata, commessa declinando generalità fittizie scopo di eludere i controlli delle autorità ed in assenza di plausibili giustifi di ordine personale o familiare;
che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilit attengono all’astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni che tengono conto delle caratteristiche dell’istituto evocato e, precipuame dell’interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità – ris alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità – secon cui:
nell’interpretazione dell’istituto della non punibilità per particolare del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall’art. 133, comma 1, cod. pen. – modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo – e, specificamente, indicando quel ritenuti all’uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 2665 Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 – 01; Sez. 6, n. 5107 d 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647);
in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbi comunque qualificato la condotta dell’agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780
08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499);
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/11/2025.